(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 17)
                               Art. 17. 
                        Indennita' di rischio 
  1. Al professionista convenzionato e' corrisposta una indennita' di
rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il
corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. 
  2.  Non  spetta  l'indennita'  di  rischio  al  professionista  che
comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.