Art. 17. Indennita' di rischio 1. Al professionista convenzionato e' corrisposta una indennita' di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. 2. Non spetta l'indennita' di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.