(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 18)
                               Art. 18. 
                      Rimborso spese di accesso 
  1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello  di  residenza,
purche'  entrambi  siano  compresi  nella  stessa  provincia,   viene
corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese  per  chilometro  in
misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 
  2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia
un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale
svolge l'incarico. Nel caso di  soppressione  di  tale  recapito,  il
rimborso  e'  ripristinato  dopo   tre   mesi   dalla   comunicazione
dell'intervenuta soppressione all'U.S.L. 
  3. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel
caso in cui l'interessato trasferisca la  residenza  in  comune  piu'
vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata  qualora
il professionista trasferisca la propria residenza in comune  sito  a
uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.