(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 19)
                               Art. 19. 
                  Riscossione delle quote sindacali 
  1.  Le  quote  sindacali  a  carico  degli  iscritti  ai  sindacati
firmatari del presente accordo  sono  trattenute,  su  richiesta  dei
sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle  UU.SS.LL.
presso  le  quali  i  professionisti  prestano   la   propria   opera
professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti  bancari
intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai  sindacati  e'
inviato l'elenco dei professionisti a carico  dei  quali  sono  state
applicate le ritenute sindacali, con l'indicazione dell'importo delle
relative quote. 
  2.  Eventuali  variazioni  delle  quote  e   delle   modalita'   di
riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte  degli  organi
competenti dei sindacati firmatari. 
  3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.