Art. 19. Riscossione delle quote sindacali 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati e' inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con l'indicazione dell'importo delle relative quote. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.