(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 2)
                               Art. 2. 
             Graduatoria regionale - Domande e requisiti 
  1. Il professionista che aspiri a  svolgere  la  propria  attivita'
professionale nell'ambito  delle  strutture  del  Servizio  sanitario
nazionale, deve inoltrare, all'assessorato alla sanita' della regione
nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il  31  gennaio  di
ciascun anno a mezzo raccomandata  A.R.,  apposita  domanda  conforme
all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in  ogni  sua
parte nonche' della documentazione atta a  provare  il  possesso  dei
titoli elencati nel foglio stesso. 
  2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in  regola
con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 
  3. Alla scadenza del termine di presentazione della  domanda,  pena
la nullita' della  domanda  stessa  e  di  ogni  altro  provvedimento
conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: 
    a) non aver superato il cinquantesimo anno di eta'.  Tale  limite
di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di  incarico  ai
sensi del presente accordo; 
    b) essere  iscritto  all'ordine  professionale  dei  chimici;  al
certificato di iscrizione  deve  essere  allegata  una  dichiarazione
dell'ordine concernente gli eventuali  provvedimenti  disciplinari  a
carico del professionista disposti dalle  commissioni  di  disciplina
previste dal presente accordo. La dichiarazione deve essere  allegata
ancorche' negativa. 
  4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di
anno in anno e deve essere corredata della documentazione  probatoria
dei titoli professionali che comportino modificazioni nel  precedente
punteggio a norma dell'allegato B.