Art. 2. Graduatoria regionale - Domande e requisiti 1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, deve inoltrare, all'assessorato alla sanita' della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli elencati nel foglio stesso. 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'ordine professionale dei chimici; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle commissioni di disciplina previste dal presente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.