(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Dichiarazioni)
                     DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 
  1.  Le  parti  riconoscono  l'utilita'  che   eventuali   questioni
applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti  da
provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali
incidano direttamente sulla  disciplina  dei  rapporti  convenzionali
quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel
corso di apposite riunioni convocate  dal  Ministero  della  sanita',
anche su richiesta di parte sindacale. 
                     DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 
  1. Le parti chiariscono che le dizioni "regione",  "amministrazione
regionale", "giunta  regionale",  "assessore  regionale",  "assessore
regionale alla  sanita'"  usate  nel  testo  dell'accordo  valgono  a
individuare anche i corrispondenti organismi delle province  autonome
di Trento e di Bolzano. 
                     DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 
  1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente  accordo
all'ANCI regionale saranno espletati  dall'assemblea  dei  presidenti
delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'ANCI non
risulti costituita. 
                     DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 
  1. Le  parti  raccomandano  che  l'insediamento  della  commissione
prevista dall'art. 11 avvenga entro tre mesi dalla pubblicazione  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   che   rende   esecutivo
l'accordo. 
                     DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 
  1. Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione  dell'art.  1
perseguendo il raggiungimento delle finalita' pubbliche istituzionali
delle UU.SS.LL.