DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e di Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'ANCI non risulti costituita. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 1. Le parti raccomandano che l'insediamento della commissione prevista dall'art. 11 avvenga entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 1. Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione dell'art. 1 perseguendo il raggiungimento delle finalita' pubbliche istituzionali delle UU.SS.LL.