NORMA FINALE 1. Sono confermati, anche in deroga al limite di eta' di cui all'art. 2 e ricadono nella disciplina stabilita dal presente accordo, i rapporti convenzionali legittimamente instaurati ed esistenti alla data del 3 febbraio 1988 tra i chimici e le unita' sanitarie locali i quali comportino svolgimento di attivita' professionale nei presidi direttamente gestiti dalle UU.SS.LL. 2. A tal fine i chimici interessati devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, inviare alle competenti UU.SS.LL. esplicita comunicazione di conferma.