(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Norma finale)
                             NORMA FINALE 
  1. Sono confermati, anche in  deroga  al  limite  di  eta'  di  cui
all'art.  2  e  ricadono  nella  disciplina  stabilita  dal  presente
accordo,  i  rapporti  convenzionali  legittimamente  instaurati   ed
esistenti alla data del 3 febbraio 1988 tra i  chimici  e  le  unita'
sanitarie  locali  i  quali  comportino  svolgimento   di   attivita'
professionale nei presidi direttamente gestiti dalle UU.SS.LL. 
  2. A tal fine i chimici interessati  devono,  entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  che
rende  esecutivo  l'accordo,  inviare   alle   competenti   UU.SS.LL.
esplicita comunicazione di conferma.