(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Allegato B)
    

                                                          ALLEGATO B
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
   REGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO.
                         A) TITOLI ACCADEMICI
   1) Laurea in chimica o chimica industriale:

    voto di laurea 110 e lode . . . . . . . . . . . . . . punti  4,00
    voto di laurea 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2,00  voto
    di laurea da 100 a 109 . . . . . . . . . . . . . " 1,00  voto  di
    laurea da 90 a 99 . . . . . . . . . . . . . . " 0,50
  2) Specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato elenco:
    per la prima specializzazione . . . . . . . . . . . . punti 0,50
    per ogni ulteriore specializzazione . . . . . . . . . " 0,40
  3) Libere docenze nelle discipline  di  cui  all'elenco  citato  al
punto 2):
    per la prima libera docenza . . . . . . . . . . . . . punti 1,00
    per ogni ulteriore libera docenza . . . . . . . . . . " 0,80
   All'aspirante che nella  stessa  disciplina  abbia  conseguito  la
specializzazione e la libera docenza verra' attribuito  il  punteggio
maggiore.
                          B) TITOLI DI STUDIO
   Corsi  di  perfezionamento  o  di  aggiornamento  in   una   delle
discipline di cui all'elenco allegato o  altra  disciplina  attinente
alla professione di chimico,  di  durata  non  inferiore  a  30  ore,
documentati da attestazione di  presenza  e  di  profitto  (non  sono
valutabili i corsi  di  aggiornamento  obbligatori  per  contratto  o
convenzione). I corsi sono valutabili  se  organizzati  dal  Servizio
sanitario nazionale o da universita'. Alle medesime  condizioni  sono
altresi'  valutabili  i  corsi  tenuti  da  organizzazioni  sanitarie
private  purche'  preventivamente  accreditati   con   atto   formale
dell'Ordine dei chimici e  tale  circostanza  risulti  nell'attestato
finale:
    per ciascun corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10
                         C) TITOLI DI CARRIERA
   Servizio  prestato  in  qualita'  di  chimico  presso   UU.SS.LL.,
istituti universitari, ospedali  pubblici  o  privati  equiparati  ai
sensi di legge, istituto di ricovero e cura a carattere  scientifico,
enti e istituti pubblici di ricerca, Istituto superiore di sanita':
    1) Direttore, dirigente di laboratorio,  professore  ordinario  o
qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni:
     titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti  8,40
     incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6
    2) Coadiutore, professore associato o  qualifiche  corrispondenti
presso pubbliche amministrazioni:
     titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti  4,80
     incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3
    3)   Collaboratore,   professore    incaricato    o    qualifiche
corrispondenti presso pubbliche amministrazioni:
     titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,40
     incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,50
   - Il punteggio fisso  relativo  alla  valutazione  dei  titoli  di
carriera va attribuito ai soli  vincitori  di  concorsi  ai  relativi
posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina
rettorale  o  del  consiglio  di  amministrazione  o   degli   organi
competenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto
l'incarico complessivamente per almeno 12 mesi.
  - L'aver ottenuto qualifiche  di  idoneita'  in  pubblici  concorsi
comporta una tantum il riconoscimento di un punteggio pari ad 1/8 del
punteggio previsto per i corrispondenti titoli di carriera, nel  caso
che l'interessato non abbia  ricoperto  il  posto  per  il  quale  ha
concorso. Tale criterio si applica anche  a  quei  chimici  che,  pur
avendo ricoperto il posto a seguito di concorso,  abbiano  svolto  le
relative funzioni per un periodo inferiore a mesi 12.
   - All'aspirante che sia contemporaneamente  in  possesso  di  piu'
titoli  di  carriera  verra'  valutato  il  titolo  che  comporta  il
punteggio piu' alto.
   - Le qualifiche di dirigente,  coadiutore,  collaboratore  nonche'
quelle  corrispondenti   presso   pubbliche   amministrazioni   vanno
determinate in base alla posizione funzionale risultante  dai  quadri
del personale assunto con rapporto di pubblico impiego a  seguito  di
concorso.
   -  Gli  interessati   dovranno   esibire   valida   documentazione
rilasciata dai  competenti  organi,  in  cui  siano  specificati  gli
estremi dei provvedimenti di nomina e la relativa decorrenza, nonche'
la qualifica attribuita.
                 D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
   1) Attivita' professionale di chimico,  successiva  all'iscrizione
all'albo  professionale,  svolta   presso   laboratori   gestiti   da
amministrazioni pubbliche o equiparate . . . . . . . . .  punti  1,20
2)  attivita'  professionale  di  chimico  successiva  all'iscrizione
all'albo, svolta presso laboratori di analisi privati . . " 0,80 - Il
punteggio per i titoli professionali e di servizio di cui al presente
punto D), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed
e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni
vengono computate come  mese  intero.  Lo  stesso  punteggio  non  e'
cumulabile se riferito a prestazioni  svolte  contemporaneamente;  in
tale caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu'
alto.
   E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI
   per ogni anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 -
   Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'ordine si
   riferisce ad  ogni  anno  di  iscrizione  ed  e'  frazionabile  in
   dodicesimi. Frazioni di mese superiori a 15 giorni sono  computate
   come mese intero.
                        NORME DI APPLICAZIONE
   L'aspirante all'incarico, ai fini dell'attribuzione del punteggio,
deve produrre idonea documentazione rilasciata dai competenti organi;
per quanto  si  riferisce  alla  certificazione  relativa  ai  titoli
professionali e di servizio  di  cui  al  punto  D,  n.  2,  essa  e'
rilasciata  dall'ordine  dei  chimici  dopo  aver   acquisito   dagli
interessati l'indispensabile documentazione probatoria.