Art. 3. Formazione delle graduatorie 1. L'assessorato regionale alla sanita', sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. 2. La graduatoria, che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti, e' pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed e' comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. 3. Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanita', il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 4. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. 5. La graduatoria ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.