(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 3)
                               Art. 3. 
                     Formazione delle graduatorie 
  1. L'assessorato regionale alla sanita', sentito il  rappresentante
regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla
formazione di una graduatoria regionale  per  titoli,  con  validita'
annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. 
  2. La graduatoria, che oltre a riportare il  punteggio  conseguito,
deve  indicare  anche  la  provincia   di   residenza   dei   singoli
professionisti, e' pubblicata per la durata di trenta giorni mediante
affissione in apposito albo presso la sede  dell'assessorato,  ed  e'
comunicata  al  rappresentante   dell'ordine   professionale   e   ai
responsabili regionali dei sindacati firmatari. 
  3.  Entro   trenta   giorni   successivi   all'ultimo   giorno   di
pubblicazione   gli   interessati   possono    inoltrare,    mediante
raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore
regionale alla sanita', il quale  vi  provvede  entro  trenta  giorni
successivi alla scadenza del termine predetto. 
  4. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul bollettino ufficiale
della regione entro  il  31  ottobre;  la  pubblicazione  costituisce
notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. 
  5. La  graduatoria  ha  effetto  dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.