(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 4)
                               Art. 4. 
                           Incompatibilita' 
  1. Fermo restando quanto previsto dal  punto  6)  del  terzo  comma
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'  da  altre
disposizioni   di   legge,   non   e'   conferibile   l'incarico   al
professionista che: 
    a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi  ente
pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; 
    b) abbia impegni settimanali per un orario  pari  o  superiore  a
quello stabilito dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 47 della
legge n. 833/1978 per il  personale  a  tempo  pieno  dipendente  dal
S.S.N.; 
    c) operi a qualsiasi titolo in case di  cura  o  presidi  privati
convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; 
    d) sia  titolare  di  un  rapporto  di  convenzione  esterna  con
UU.SS.LL.; 
    e)  abbia  una  qualsiasi  forma  di  cointeressenza  diretta   o
indiretta con case di  cura  private  o  con  laboratori  di  analisi
chimico-cliniche e microbiologiche; 
    f) sia titolare di incarico  disciplinato  dal  presente  accordo
nell'ambito di altra regione. 
  2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una  delle  condizioni
di incompatibilita' di cui al presente articolo determina  la  revoca
dell'incarico. 
  3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla  U.S.L.,  previa
contestazione all'interessato. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Per  l'intero  testo  dell'art.  48  della  legge  n.
          833/1978 si veda nelle note all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art. 47 della legge n. 833/1978 e' il
          seguente:
             "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed
          economico del personale delle unita'  sanitarie  locali  e'
          disciplinato,   salvo  quanto  previsto  espressamente  dal
          presente articolo, secondo i principi generali e comuni del
          rapporto di pubblico impiego.
             In   relazione  a  quanto  disposto  dal  secondo  comma
          dell'art. 13,  la  gestione  amministrativa  del  personale
          delle  unita'  sanitarie  locali e' demandata all'organo di
          gestione delle stesse,  dal  quale  il  suddetto  personale
          dipendente  sotto  il  profilo  funzionale  disciplinare  e
          retributivo.
             Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il 30 giugno
          1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
          con   i  Ministri  della  sanita'  e  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni
          sindacali  delle  categorie interessate, uno o piu' decreti
          aventi valore di legge ordinaria  per  disciplinare,  salvo
          quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
          stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
              1)  assicurare  un  unico  ordinamento del personale in
          tutto il territorio nazionale;
              2)   disciplinare  i  ruoli  del  personale  sanitario,
          professionale, tecnico ed amministrativo;
              3)   definire   le  tabelle  di  equiparazione  per  il
          personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
          cui   funzioni   sono   trasferite  ai  comuni  per  essere
          esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere
          a  regolare  i  trattamenti  di previdenza e di quiescenza,
          compresi  gli  eventuali  trattamenti  integrativi  di  cui
          all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
              4)   garantire   con   criteri   uniformi   il  diritto
          all'esercizio della libera attivita'  professionale  per  i
          medici  e  veterinari  dipendenti  dalle  unita'  sanitarie
          locali,  degli  istituti  universitari  e  dei  policlinici
          convenzionati  e  degli  istituti scientifici di ricovero e
          cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabilite
          le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
              5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente
          per i medici a tempo  pieno,  l'esercizio  delle  attivita'
          didattiche  e  scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il
          comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
              6)    fissare    le   modalita'   per   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale del personale;
              7)  prevedere  disposizioni  per  rendere  omogeneo  il
          trattamento economico  complessivo  e  per  equiparare  gli
          istituti normativi aventi carattere economico del personale
          sanitario   universitario    operante    nelle    strutture
          convenzionate   con   quelli  del  personale  delle  unita'
          sanitarie locali.
             Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle
          unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al  comma
          precedente,  oltre  a  demandare  alla regione il potere di
          emanare norme per la loro  attuazione  ai  sensi  dell'art.
          117,  ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
              1)  criteri generali per l'istituzione e la gestione da
          parte di ogni regione di  ruoli  nominativi  regionali  del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  addetto  ai
          presidi, servizi ed uffici delle unita'  sanitarie  locali.
          Il  personale in servizio presso le unita' sanitarie locali
          sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto  a  titoli  e
          criteri  fissati  con  decreto  del Ministro della sanita'.
          Tali ruoli hanno valore anche ai  fini  dei  trasferimenti,
          delle promozioni e dei concorsi;
              2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti
          nell'ambito del territorio regionale;
              3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di
          accordo nazionale unico, della mobilita' del personale;
              4)  disposizione  per disciplinare i concorsi pubblici,
          che devono essere banditi dalla regione su richiesta  delle
          unita'   sanitarie   locali,   e   per   l'efficacia  delle
          graduatorie da utilizzare anche  ai  fini  del  diritto  di
          scelta tra i posti messi a concorso;
              5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle
          singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene  nella
          qualifica funzionale e non nel posto.
             I  predetti  delegati di cui al terzo comma del presente
          articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
               a)  i  criteri  per  la  valutazione, anche ai fini di
          pubblici concorsi, dei servizi e dei  titoli  di  candidati
          che  hanno  svolto  la  loro  attivita'  o  nelle strutture
          sanitarie degli enti  di  cui  all'art.   41  o  in  quelle
          convenzionate  a  norma  dell'art. 43 fatti salvi i diritti
          acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;
               b)  la  quota massima dei posti vacanti che le regioni
          possono riservare, per un tempo determinato, a personale in
          servizio   a   rapporto   di  impiego  continuativo  presso
          strutture   convenzionate   che   cessino    il    rapporto
          convenzionale  nonche'  le  modalita'  ed  i  criteri per i
          relativi concorsi;
               c)  le  modalita'  ed  i  criteri per l'immissione nei
          ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo
          concorso,  riservato,  del  personale  non di ruolo addetto
          esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari
          in  data  non  successiva  al 30 giugno 1978 ed in servizio
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso
          regioni,  comuni,  province,  loro  consorzi  e istituzioni
          ospedaliere pubbliche.
             Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio
          programma di attivita'  e  in  relazione  a  comprovate  ed
          effettive  esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca,
          previa  autorizzazione  della   regione,   individuano   le
          strutture,  le  divisioni  ed  i  servizi cui devono essere
          addetti sanitari a tempo  pieno  e  prescrivono,  anche  in
          carenza  della  specifica  richiesta  degli  interessati, a
          singoli sanitari  delle  predette  strutture,  divisioni  e
          servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
             In  riferimento al comma precedente, i relativi bandi di
          concorso per  posti  vacanti  prescrivono  il  rapporto  di
          lavoro a tempo pieno.
             Il  trattamento  economico  e  gli istituti normativi di
          carattere economico del  rapporto  d'impiego  di  tutto  il
          personale  sono  disciplinati  mediante  accordo  nazionale
          unico, di durata triennale, stipulato tra  il  Governo,  le
          regioni  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani
          (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative   in   campo   nazionale   delle  categorie
          interessate. La delegazione del Governo,  delle  regioni  e
          dell'ANCI   per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti  e'
          costituita  rispettivamente:  da  un  rappresentante  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della
          sanita', del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          tesoro;  da  cinque  rappresentanti designati dalle regioni
          attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13
          della  legge  16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti
          designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente  dell  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             E'  fatto divieto di concedere al personale delle unita'
          sanitarie  locali  compensi,  indennita'   o   assegni   di
          qualsiasi  genere  e  natura che modifichino direttamente o
          indirettamente il trattamento economico
          previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo
          di garantire  la  parificazione  delle  lingue  italiana  e
          tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita'
          di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli  atti  adottati
          in  contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori.
             Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con
          le unita' sanitarie locali  per  prestazioni  professionali
          presso  l'organizzazione  sanitaria  militare  da parte del
          personale delle  unita'  sanitarie  locali  nei  limiti  di
          orario previsto per detto personale".