Art. 5. Massimale orario - Limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/1978, ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. 2. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 4, possono svolgere attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale. 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanita', indicandone la decorrenza.
Nota all'art. 5: Per il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 si veda nelle note all'art. 4.