(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 5)
                               Art. 5. 
                    Massimale orario - Limitazioni 
  1. L'incarico ambulatoriale puo' essere  conferito  per  un  orario
massimo settimanale non superiore a quello previsto per il  personale
a tempo pieno dal contratto ai sensi  dell'art.  47  della  legge  n.
833/1978, ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. 
  2.  I  professionisti,  che   svolgono   contemporaneamente   altre
attivita' non incompatibili ai sensi dell'art.  4,  possono  svolgere
attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate
agli impegni orari  derivanti  dalle  altre  diverse  attivita',  non
superino il limite dell'orario settimanale previsto per il  personale
a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale. 
  3.  Anche  ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  regolanti  il
massimale orario di attivita'  settimanale,  l'assessorato  regionale
alla sanita'  tiene  e  aggiorna  un  apposito  schedario  nel  quale
verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati
ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di
svolgimento  presso  ciascuna  U.S.L.  e  l'anzianita'  dell'incarico
ambulatoriale. 
  4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui  il  professionista
sia stato  assegnato,  del  numero  delle  ore  di  attivita',  delle
modalita' di svolgimento dell'orario e  del  conferimento  dei  nuovi
incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale
alla sanita', indicandone la decorrenza. 
 
          Nota all'art. 5:
             Per  il  testo  dell'art.  47 della legge n. 833/1978 si
          veda nelle note all'art. 4.