(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Conferimento degli incarichi 
  1. Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico  ai  sensi  delle
presenti norme, ne da' notizia  mediante  avviso  da  pubblicare  sul
bollettino  ufficiale   della   regione,   contenente   le   seguenti
specificazioni: 
    a) soggetti che  possono  presentare  la  domanda  e  termine  di
scadenza per la presentazione della stessa; 
    b)  ore  settimanali  di  attivita',  modalita'  e  localita'  di
svolgimento. 
  2. Possono concorrere al conferimento dell'incarico: 
    a) i professionisti titolari di un altro  incarico  ambulatoriale
presso le UU.SS.LL. della regione; 
    b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale  di  cui
all'art. 2. 
  3. Tra i  professionisti  che  hanno  presentato  domanda  l'U.S.L.
interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del comma
2 in base all'anzianita' di incarico; ove risulti necessario, vengono
successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera  b)
dello stesso comma, secondo l'ordine del  punteggio  riportato  nella
graduatoria regionale. 
  4. Il professionista avente titolo e'  invitato,  mediante  lettera
raccomandata  A.R.,  a  presentarsi  presso  la  sede  della   U.S.L.
interessata non oltre il decimo  giorno  dalla  data  di  ricevimento
dell'invito. 
  5. La mancata presentazione, entro il termine  prestabilito,  senza
giustificato motivo,  e'  considerata,  a  tutti  gli  effetti,  come
rinuncia all'incarico. 
  6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve,  a
pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata
giustificazione,    dichiarando    contestualmente     la     propria
disponibilita' ad accettare l'incarico. 
  7.  Il  professionista  disposto  ad  accettare   l'incarico   deve
rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai  sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  8.  L'U.S.L.,  verificata  l'inesistenza  di   incompatibilita'   e
l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal  professionista
interpellato che possano comportare limitazioni di  orario,  provvede
al conferimento dell'incarico a tempo determinato per  tre  mesi  con
lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. 
  9. Il professionista incaricato, entro i cinque  giorni  successivi
al ricevimento della raccomandata di cui al comma 8 deve, a  pena  di
decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia
della lettera, debitamente firmata. 
  10. Allo scadere del terzo mese, ove  da  parte  della  U.S.L.  per
mezzo di raccomandata A.R., non venga notificata al professionista la
mancata  conferma,  l'incarico   si   intende   conferito   a   tempo
indeterminato. 
Contro  il  provvedimento  di  mancata  conferma,  entro  il  termine
perentorio  di  dieci  giorni   dalla   data   di   ricezione   della
comunicazione, l'interessato puo'  proporre  istanza  di  riesame  al
comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva  entro
i successivi venti giorni. 
  11. Il professionista incaricato ai sensi  del  presente  articolo,
che risieda in provincia diversa da quella  in  cui  l'incarico  deve
essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune  nel
quale e' ubicato  il  presidio  dove  deve  svolgere  l'incarico.  In
mancanza di trasferimento, al professionista non compete il  rimborso
delle spese di accesso di cui all'art. 18. 
  12.  I  professionisti  incaricati   sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni  variazione  del  loro
status che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa  avere
influenza per eventuali limitazioni di orario. 
 
          Nota all'art. 6:
             Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autentificazione di firme) e' il seguente:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti,  stati
          o   qualita'  personali  che  siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  a  un  notaio,
          cancelliere,   segretario   comunale  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          certificazione  della sottoscrizione con l'osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".