Art. 6. Conferimento degli incarichi 1. Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti che possono presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) ore settimanali di attivita', modalita' e localita' di svolgimento. 2. Possono concorrere al conferimento dell'incarico: a) i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione; b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2. 3. Tra i professionisti che hanno presentato domanda l'U.S.L. interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del comma 2 in base all'anzianita' di incarico; ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera b) dello stesso comma, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale. 4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. 5. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. 6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione, dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. 9. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma 8 deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. 10. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. per mezzo di raccomandata A.R., non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva entro i successivi venti giorni. 11. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risieda in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale e' ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 18. 12. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro status che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.
Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme) e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla certificazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".