Art. 7. Doveri e compiti del professionista 1. Il professionista incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanita', entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. 4. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza. 6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.; b) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L. comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.