(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 8)
                               Art. 8. 
                              Mobilita' 
  1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale  la  U.S.L.
puo' adottare provvedimenti di  mobilita'  nell'ambito  dello  stesso
comune,  sentito  il   professionista   interessato,   nel   rispetto
dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita'  di
accesso. 
  2. Se il provvedimento comporta mobilita' da  un  comune  all'altro
della U.S.L. o variazioni  nelle  modalita'  di  accesso  e'  ammessa
opposizione al comitato di gestione della  U.S.L.  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 
  3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L.  deve
pronunciarsi entro trenta giorni. 
  4. La mancata  accettazione  della  nuova  localita'  di  servizio,
individuata con le procedure di cui ai commi 1, 2 e  3,  comporta  la
decadenza dall'incarico. 
  5. Nel caso di non agibilita' temporanea della  struttura  l'U.S.L.
assicura l'impiego temporaneo del professionista in  altra  struttura
idonea senza danno economico per l'interessato. 
  6. Al fini del migliore  funzionamento  del  servizio  puo'  essere
disposta, d'intesa tra le  UU.SS.LL.  competenti  e  in  accordo  con
l'interessato,  la  concentrazione  dell'orario  di   attivita'   del
professionista presso una sola U.S.L. o  un  solo  posto  di  lavoro,
prima di avviare le procedure per  il  conferimento  degli  incarichi
disponibili stabilite dall'art. 5. 
  7. Il trasferimento del professionista da un presidio  a  un  altro
della stessa U.S.L. puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.