(Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 9)
                               Art. 9. 
                         Riduzione di orario 
          Revoca dell'incarico per soppressione del servizio 
  1. L'U.S.L. puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' del
professionista  o  la  revoca  dell'incarico  per  soppressione   del
servizio  in  caso  di  persistente  contrazione  della  domanda   di
prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco
dell'anno precedente. 
  2.  Il  provvedimento  di  riduzione  di   orario   o   di   revoca
dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato,  con  effetto  dal
sedicesimo giorno successivo alla comunicazione,  nei  confronti  del
professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianita'
di servizio. 
  3. Contro il provvedimento e' ammessa opposizione  al  comitato  di
gestione dell'U.S.L. entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione scritta. 
  4. Sull'opposizione, che ha  effetto  sospensivo,  il  comitato  di
gestione   decide   entro    trenta    giorni,    previa    audizione
dell'interessato. 
  5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai  sensi  del
presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilita' di  piena
o anche  parziale  utilizzazione  del  professionista  attraverso  il
ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'art. 8.