Art. 9. Riduzione di orario Revoca dell'incarico per soppressione del servizio 1. L'U.S.L. puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' del professionista o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente. 2. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento e' ammessa opposizione al comitato di gestione dell'U.S.L. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, il comitato di gestione decide entro trenta giorni, previa audizione dell'interessato. 5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilita' di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'art. 8.