IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  decreto-legge  28  luglio  1955,  n. 586, convertito con
modificazioni nella legge 26  settembre  1955,  n.  852,  concernente
nuove  norme  sulla  negoziazione e la cessione di valute estere allo
Stato;
  Visto  il  decreto-legge  6  giugno  1956,  n.  476, convertito con
modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786,  concernente  nuove
norme  valutarie  e  istituzione di un mercato libero di biglietti di
Stato e di banca esteri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1981,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  82  del  24  marzo
1981, recante "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti
finanziari con l'estero" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  luglio  1985,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200  del  26  agosto
1985,  recante  "Disposizioni  valutarie concernenti l'importazione e
l'esportazione di merci" e successive modificazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 12 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  12 (Apposizione del visto bancario sui moduli valutari). - I
moduli valutari, debitamente  compilati,  devono  essere  presentati,
prima  o  dopo  la loro utilizzazione in dogana, alla banca abilitata
che li ha consegnati. Qust'ultima appone sui moduli il proprio  visto
per    attestare   la   conformita'   alle   disposizioni   valutarie
dell'operazione sottoposta al suo esame.
  Il  visto  bancario  sui  moduli valutari deve essere apposto prima
della loro utilizzazione in dogana quando  le  operazioni  non  siano
eseguibili entro i termini di regolamento autorizzati in via generale
dall'art. 12 del decreto ministeriale  12  marzo  1981  e  successive
modificazioni nonche' quando i moduli si riferiscano all'esportazione
di  merci  temporanea  o  definitiva  senza  impegno  di  regolamento
valutario,  all'introduzione  di  merci in deposito doganale ai sensi
del successivo articolo 26, ovvero infine concernano le  importazioni
di  oro  greggio  assunto  in  prestito  ai  sensi  del secondo comma
dell'art. 31 e le successive riesportazioni. La dogana ha facolta' di
consentire  nei  casi  di  urgenza l'utilizzazione di moduli valutari
senza visto bancario  preventivo;  tale  facolta'  potra'  essere  in
particolare  esercitata  per  evitare  ritardi  nell'inoltro di merci
deperibili o per snellire il traffico di frontiera.
  Quando   i  moduli  valutari  sono  firmati  da  un  rappresentante
dell'operatore, copia della procura deve essere conservata agli  atti
della  banca  che  appone  il  visto  sui  moduli. L'esibizione della
procura non e' richiesta quando i moduli  valutari  sono  firmati  da
spedizionieri  doganali o da case di spedizione e trasporto per conto
degli   operatori   interessati,   sempreche'   tali   rappresentanti
esibiscano  i  documenti  di  trasporto  ovvero  dichiarino  di  aver
ricevuto   comunicazione   d'incarico   da    parte    dell'operatore
rappresentato".