Art. 2. L'art. 17 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Intervento delle banche nelle operazioni commerciali). Le banche abilitate possono intervenire nelle operazioni commerciali sono quando, attraverso l'esame della documentazione esibita, accertano la loro regolarita' e in particolare la sussistenza di tutte le condizioni prescritte, per la relativa esecuzione doganale, da disposizioni valutarie e dalle altre disposizioni richiamate nell'art. 2 del presente decreto. Nel caso di operazioni commerciali relative a merci a dogana controllata, sottoposte a contingenti tariffari o a procedura di sorveglianza o di controllo nonche' di quelle relative a francobolli, a prodotti agricoli sottoposti a regolamentazione della Comunita' economica europea, ad importazioni a gruopage, l'intervento delle banche abilitate e' subordinato anche all'osservanza di quanto prescritto per le singole fattispecie dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Quando una banca abilitata ha erogato finanziamento in valuta estera a fronte di esportazioni ancora da effettuare, il regolamento valutario di quest'ultima deve essere effettuato tramite la stessa banca finanziatrice. Nelle importazioni domiciliate il primo intervento della banca abilitata prescelta dall'operatore, vincola quest'ultimo a svolgere le successive fasi dell'operazione presso la medesima banca. Nelle esportazioni domiciliate l'operatore e' tenuto soltanto a chiedere l'apposizione del visto sui moduli valutari alla banca abilitata che ha effettuato il primo intervento. L'Ufficio italiano dei cambi puo' autorizzare la domiciliazione presso piu' banche con ripartizione delle rispettive quote, qualora sussistano particolari esigenze e l'operazione commerciale sia frazionabile. In alternativa al controllo documentale prescritto nel primo comma, le banche abilitate, prima di intervenire nelle operazioni commerciali, possono informarsi della loro regolarita' valutaria presso le banche che sono precedentemente intervenute nelle operazioni medesime. Le banche interpellate sono tenute a fornire l'informazione richiesta".