Art. 2.
  L'art. 17 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 17 (Intervento delle banche nelle operazioni commerciali). Le
banche abilitate possono  intervenire  nelle  operazioni  commerciali
sono   quando,   attraverso  l'esame  della  documentazione  esibita,
accertano la loro regolarita' e  in  particolare  la  sussistenza  di
tutte  le condizioni prescritte, per la relativa esecuzione doganale,
da disposizioni  valutarie  e  dalle  altre  disposizioni  richiamate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Nel  caso  di  operazioni  commerciali  relative  a  merci a dogana
controllata, sottoposte a contingenti  tariffari  o  a  procedura  di
sorveglianza o di controllo nonche' di quelle relative a francobolli,
a prodotti agricoli sottoposti  a  regolamentazione  della  Comunita'
economica  europea,  ad  importazioni  a gruopage, l'intervento delle
banche  abilitate  e'  subordinato  anche  all'osservanza  di  quanto
prescritto   per   le   singole  fattispecie  dalle  disposizioni  di
attuazione del presente articolo.
  Quando  una  banca  abilitata  ha  erogato  finanziamento in valuta
estera a fronte di esportazioni ancora da effettuare, il  regolamento
valutario  di  quest'ultima  deve essere effettuato tramite la stessa
banca finanziatrice.
  Nelle  importazioni  domiciliate  il  primo  intervento della banca
abilitata prescelta dall'operatore, vincola quest'ultimo  a  svolgere
le  successive  fasi  dell'operazione presso la medesima banca. Nelle
esportazioni domiciliate l'operatore e' tenuto  soltanto  a  chiedere
l'apposizione  del visto sui moduli valutari alla banca abilitata che
ha effettuato il primo intervento. L'Ufficio italiano dei cambi  puo'
autorizzare  la  domiciliazione  presso  piu' banche con ripartizione
delle rispettive quote, qualora  sussistano  particolari  esigenze  e
l'operazione commerciale sia frazionabile.
  In alternativa al controllo documentale prescritto nel primo comma,
le  banche  abilitate,  prima   di   intervenire   nelle   operazioni
commerciali,  possono  informarsi  della  loro  regolarita' valutaria
presso  le  banche  che  sono   precedentemente   intervenute   nelle
operazioni medesime.
Le   banche   interpellate   sono  tenute  a  fornire  l'informazione
richiesta".