Art. 2.
                   Centro commerciale al dettaglio
  1.   Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie
previste dalle leggi statali, il "centro  commerciale  al  dettaglio"
deve  essere  costituito  da  un  numero  di  esercizi  di vendita al
dettaglio, di qualunque dimensione, non inferiore a  8,  che  abbiano
una  superficie di vendita complessiva di almeno 3500 metri quadrati,
siano integrati da esercizi per la somministrazione  al  pubblico  di
alimenti  e  bevande e siano inseriti in una struttura a destinazione
specifica   provvista   di   spazi   di   servizio   comuni   gestiti
unitariamente.
  2.  Nei  centri urbani si prescinde dal limite di superficie di cui
al comma 1.
  3.  Qualora  piu' esercizi ubicati in una via o piazza o altra area
pubblica o aperta al pubblico si costituiscano in "centro commerciale
al  dettaglio"  attraverso  la  costituzione di un'apposita societa',
avente le caratteristiche previste  dall'art.  15,  comma  25,  della
legge  11 marzo 1988, n. 67, esso puo' beneficiare delle agevolazioni
finanziarie predette, purche':
    a) siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, salvo quella
relativa alla superficie di vendita complessiva;
    b) l'area in cui gli esercizi sono ubicati venga fatta oggetto di
trasformazioni edilizie od urbanistiche e di interventi in materia di
arredo  urbano  e di pedonalizzazione che configurino l'insieme degli
esercizi come un tutto unitario e conferiscano ad esso una  specifica
individualita'.
  Il decreto ministeriale 15 luglio 1987, n. 316, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 17 giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
            Nota all'art. 2:
             L'art.  15,  comma  25,  della  legge  n. 67/1988 (Legge
          finanziaria 1988) stabilisce: "Per societa'  promotrici  di
          centri   commerciali   al   dettaglio   beneficiarie  delle
          agevolazioni  finanziarie  previste  da  leggi  statali   e
          regionali,  si  intendono  le  societa',  anche consortili,
          nelle  quali  il  numero   dei   soci   sia   rappresentato
          prevalentemente  da piccole e medie imprese commerciali con
          la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali  e
          degli    organismi   rappresentativi   dell'associazionismo
          economico e sindacale del commercio".