Art. 2. Centro commerciale al dettaglio 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale al dettaglio" deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita al dettaglio, di qualunque dimensione, non inferiore a 8, che abbiano una superficie di vendita complessiva di almeno 3500 metri quadrati, siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente. 2. Nei centri urbani si prescinde dal limite di superficie di cui al comma 1. 3. Qualora piu' esercizi ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o aperta al pubblico si costituiscano in "centro commerciale al dettaglio" attraverso la costituzione di un'apposita societa', avente le caratteristiche previste dall'art. 15, comma 25, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esso puo' beneficiare delle agevolazioni finanziarie predette, purche': a) siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, salvo quella relativa alla superficie di vendita complessiva; b) l'area in cui gli esercizi sono ubicati venga fatta oggetto di trasformazioni edilizie od urbanistiche e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano ad esso una specifica individualita'. Il decreto ministeriale 15 luglio 1987, n. 316, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 17 giugno 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 2: L'art. 15, comma 25, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) stabilisce: "Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio".