Art. 4.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI