(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
       ADOZIONE DEGLI ANNESSI ED EMENDAMENTI DI QUESTI ANNESSI 
 
  1. Gli annessi alla presente Convenzione  o  a  uno  qualunque  dei
protocolli fanno parte integrante della Convenzione  o  del  suddetto
protocollo,  secondo  il  caso,  e,  salvo   disposizione   contraria
espressa, ogni riferimento alla presente Convenzione o ai  protocolli
e' anche un riferimento agli annessi a questi strumenti.  I  suddetti
annessi  sono  limitati  alle  questioni  scientifiche,  tecniche   e
amministrative. 
  2. Salvo disposizione contraria di ogni  protocollo  concernente  i
propri annessi, la proposta, l'adozione  e  l'entrata  in  vigore  di
annessi supplementari alla presente Convenzione o  di  annessi  a  un
protocollo sono regolati dalla procedura seguente: 
  a) Gli annessi alla presente Convenzione sono proposti  e  adottati
secondo la procedura descritta  ai  paragrafi  2  e  3  dell'articolo
(illeggibile): gli annessi a ogni protocollo sono proposti e adottati
secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9; 
  b) Ogni  Parte  che  non  e'  in  grado  di  approvare  un  annesso
supplementare alla presente Convenzione o un annesso a uno  qualunque
dei protocolli di cui  e'  parte  ne  da  per  iscritto  notifica  al
depositario nei  sei  mesi  che  seguono  la  data  di  comunicazione
dell'adozione da parte del depositario.  Quest'ultimo  informa  senza
indugio tutte le parti di ogni notifica ricevuta. Una parte  puo'  in
ogni momento accettare un annesso a cui ha dichiarato precedentemente
di fare obiezione e questo annesso entra allora in vigore per  questa
parte; 
  c) Al termine di un periodo di sei mesi a  partire  dalla  data  di
invio della comunicazione da parte del depositario,  l'annesso  entra
in  vigore  per  tutte  le  parti  alla  presente  Convenzione  o  al
protocollo considerato che non hanno presentato le notifiche  di  cui
al precedente capoverso b). 
  3. La proposta, l'adozione e l'entrata  in  vigore  di  emendamenti
agli  annessi  alla  presente  Convenzione  o  a  uno  qualunque  dei
protocolli sono sottoposte  alla  stessa  procedura  della  proposta,
dell'adozione e dell'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione
o a uno qualunque dei protocolli. Gli annessi e  gli  emendamenti  ad
essi  relativi  tengono  debitamente  conto,   fra   l'altro,   delle
considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 
  4. Se un annesso supplementare  o  un  emendamento  ad  un  annesso
implicano  un  emendamento  alla  Convenzione  o  a  un   protocollo,
l'annesso modificato entrano in vigore solo quando questo emendamento
alla Convenzione o al protocollo considerato  entra  esso  stesso  in
vigore.