Articolo 11 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. In caso di una controversia fra le parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le parti in causa ricercano una soluzione negoziale. 2. Se le parti in causa non possono pervenire a un accordo per via negoziale, esse possono congiuntamente fare appello ai buoni uffici di una terza parte e domandarne la mediazione. 3. Allorche' ratifica, accetta, approva la presente convenzione o vi aderisce, ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale puo' dichiarare per iscritto al Depositario che, nel caso di controversie che non sono state composte in conformita' ai paragrafi 1 o 2 di cui sopra accetta di considerare obbligatori l'uno o l'altro o entrambi i seguenti tipi di composizione: a) Arbitrato conformemente alla procedura che sara' adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione ordinaria; b) Presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 4. Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia sottoposta a conciliazione conformemente al paragrafo 5, a meno che le Parti non convengano altrimenti. 5. Su richiesta di una delle parti alla controversia e' istituita una commissione di conciliazione. La commissione e' composta da un numero di membri designati in parti eguali da ciascuna delle parti in causa, mentre il presidente e' scelto di comune accordo dai membri cosi' designati. La commissione emette una sentenza senza appello, avente valore di raccomandazione e le Parti la esaminano in buona fede. 6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a ogni protocollo, salvo disposizione contrarie del protocollo in questione.