(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                   COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
  1.  In  caso  di  una  controversia  fra   le   parti   concernente
l'interpretazione o l'applicazione  della  presente  Convenzione,  le
parti in causa ricercano una soluzione negoziale. 
  2. Se le parti in causa non possono pervenire a un accordo per  via
negoziale, esse possono congiuntamente fare appello ai  buoni  uffici
di una terza parte e domandarne la mediazione. 
  3. Allorche' ratifica, accetta, approva la presente  convenzione  o
vi aderisce, ogni Stato o organizzazione  di  integrazione  economica
regionale puo' dichiarare per iscritto al Depositario che,  nel  caso
di controversie  che  non  sono  state  composte  in  conformita'  ai
paragrafi 1 o 2 di cui sopra accetta di considerare obbligatori l'uno
o l'altro o entrambi i seguenti tipi di composizione: 
  a) Arbitrato conformemente alla procedura che sara' adottata  dalla
Conferenza delle Parti nella sua prima sessione ordinaria; 
  b) Presentazione della controversia alla  Corte  internazionale  di
giustizia. 
  4. Se le Parti non hanno,  conformemente  al  paragrafo  3  di  cui
sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia
sottoposta a conciliazione conformemente al paragrafo 5, a  meno  che
le Parti non convengano altrimenti. 
  5. Su richiesta di una delle parti alla controversia  e'  istituita
una commissione di conciliazione. La commissione e'  composta  da  un
numero di membri designati in parti eguali da ciascuna delle parti in
causa, mentre il presidente e' scelto di comune  accordo  dai  membri
cosi' designati. La commissione emette una  sentenza  senza  appello,
avente valore di raccomandazione e le Parti  la  esaminano  in  buona
fede. 
  6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si  applicano  a
ogni protocollo,  salvo  disposizione  contrarie  del  protocollo  in
questione.