(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 
 
  1. La presente Convenzione e ogni protocollo sono  sottoposti  alla
ratifica, all'accettazione o all'approvazione  degli  Stati  e  delle
organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti  di
ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno  depositati  presso
il depositario. 
  2. Ogni organizzazione contemplata nel paragrafo 1 di cui sopra che
divenga Parte alla presente Convenzione o a ciascun protocollo  e  di
cui nessuno stato membro sia esso stesso Parte, e' vincolata da tutti
gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, a  seconda
dei casi. Allorche'  uno  o  piu'  Stati  membri  di  una  di  queste
organizzazioni  sono  Parti  alla   Convenzione   o   al   protocollo
pertinente, l'organizzazione e i suoi stati membri decidono di comune
accordo le loro rispettive  responsabilita'  per  cio'  che  concerne
l'esecuzione dei loro obblighi in  virtu'  della  Convenzione  o  del
protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione e  gli
Stati membri non sono abilitati a esercitare simultaneamente  i  loro
diritti in base alla Convenzione o al relativo protocollo. 
  3.  Nei  loro  strumenti   di   ratifica,   d'accettazione   o   di
approvazione, le organizzazioni contemplate al  paragrafo  1  di  cui
sopra indicano l'estensione delle loro competenze nei campi  regolati
dalla Convenzione o dal  relativo  protocollo  queste  organizzazioni
notificano egualmente al depositario ogni modifica  importante  della
estensione delle proprie competenze.