(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                               ADESIONE 
 
  1. La presente Convenzione e ogni protocollo  saranno  aperti  alla
adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica
regionale a partire dalla data in cui la Convenzione o il  protocollo
considerato non saranno piu' aperti  alla  firma.  Gli  strumenti  di
adesione saranno depositati presso il depositario. 
  2. Nei propri strumenti di adesione, le organizzazioni  contemplate
al paragrafo 1 di  cui  sopra  indicano  l'estensione  delle  proprie
competenze nei campi regolati  dalla  Convenzione  o  dal  protocollo
considerato. Esse notificano egualmente al depositario ogni  modifica
importante della estensione delle proprie competenze. 
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  13  si  applicano
alle  organizzazioni  di   integrazione   economica   regionale   che
aderiscono alla presente Convenzione o a ciascun protocollo.