(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                           DIRITTO DI VOTO 
 
  1. Ciascuna Parte alla Convenzione o a ciascun  protocollo  dispone
di un voto. 
  2. Fatte salve le  disposizioni  del  precedente  paragrafo  1,  le
organizzazioni d'integrazione  economica  regionale  dispongono,  per
esercitare il loro diritto di voto nei campi attinenti  alla  propria
competenza, di un numero di voti eguale  al  numero  dei  loro  stati
membri che sono Parti alla Convenzione o  al  protocollo  pertinente.
Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto  di  voto  se  i
loro stati membri esercitano il proprio e viceversa.