(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo  alla  data  del  deposito  del  ventesimo  strumento   di
ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 
  2. A meno che il testo del protocollo non disponga altrimenti, ogni
protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno  successivo  alla
data   del   deposito   dell'undicesimo   strumento   di    ratifica,
d'accettazione o d'approvazione del suddetto protocollo o di adesione
al suddetto protocollo. 
  3. Per ciascuna delle Parti che  ratifica,  accetta  o  approva  la
presente Convenzione o vi aderisce, dopo il  deposito  del  ventesimo
strumento di ratifica, d'approvazone o di  adesione,  la  Convenzione
entrera' in vigore il novantesimo giorno  successivo  alla  data  del
deposito, dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione
o di adesione, di detta parte. 
  Ogni  protocollo,  salvo  disposizione  contraria   dello   stesso,
entrera' in vigore per la Parte che ratifichi, accetti o  approvi  il
suddetto protocollo o vi aderisca dopo  che  esso  sara'  entrato  in
vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno
dopo  la  data  del  deposito  dello  strumento   di   ratifica,   di
accettazione, di approvazione o di adesione della  suddetta  parte  o
alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore  per  la  suddetta
Parte, secondo l'ultima tra queste due date. 
  5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli  strumen
ti  depositati  da  una  organizzazione  di  integrazione   economica
regionale contemplata all'articolo 12 deve  essere  considerato  come
uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti gia' depositati
dagli stati membri della suddetta organizzazione.