Articolo 19 DENUNCIA 1. Allo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, la Parte suddetta potra' in ogni momento denunciare la Convenzione notificandolo per iscritto al depositario. 2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei protocolli, ogni parte potra', in ogni momento dopo lo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei propri confronti, denunciare quest'ultimo notificandolo per iscritto al depositario. 3. Ogni denuncia avra' effetto allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o ad ogni altra successiva data che sia specificata nella notifica di denuncia. 4. Ogni Parte che avra' denunciato la presente Convenzione sara' considerata come avente egualmente denunciato i protocolli di cui e' parte.