(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                               DENUNCIA 
 
  1. Allo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla  data
di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di  una
Parte, la  Parte  suddetta  potra'  in  ogni  momento  denunciare  la
Convenzione notificandolo per iscritto al depositario. 
  2. Salvo disposizione contraria di uno  qualunque  dei  protocolli,
ogni parte potra', in ogni momento dopo lo scadere di un  periodo  di
quattro anni a partire dalla data di  entrata  in  vigore  di  questo
protocollo   nei   propri    confronti,    denunciare    quest'ultimo
notificandolo per iscritto al depositario. 
  3. Ogni denuncia avra' effetto allo scadere di  un  periodo  di  un
anno  a  partire  dalla  data  del  suo  ricevimento  da  parte   del
depositario o ad ogni altra successiva data che sia specificata nella
notifica di denuncia. 
  4. Ogni Parte che avra' denunciato la  presente  Convenzione  sara'
considerata come avente egualmente denunciato i protocolli di cui  e'
parte.