Articolo 2 OBBLIGHI GENERALI 1. Le Parti adotteranno misure appropriate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore di cui sono parti per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attivita' umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera. 2. A questo scopo, le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilita': a) Cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni al fine di meglio comprendere e apprezzare gli effetti delle attivita' umane sulla ozonosfera e gli effetti esercitati sulla salute dell'uomo e l'ambiente dalla modificazione della ozonosfera; b) Adottano le misure legislative o amministrative adeguate e cooperano per armonizzare le politiche appropriate tendenti a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attivita' umane dipendenti dalla loro giurisdizione o dal loro controllo nel caso in cui queste attivita' abbiano o possano avere effetti nocivi in seguito alla modificazione, o alla eventuale modificazione della ozonosfera; c) Cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per lapplicazione della presente Convenzione in vista della adozione di protocolli e annessi; d) Cooperano con gli organismi internazionali competenti per l'effettiva applicazione della presente Convenzione e i protocolli di cui esse sono parti. 3) Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetti sul diritto delle Parti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne piu' rigorose di quelle esaminate ai paragrafi 1) e 2) di cui sopra e sono anche senza effetto sulle misure interne addizionali gia' prese da una Parte, salvo che queste misure non siano incompatibili con le obbligazioni derivanti a dette Parti dalla presente Convenzione. 4. L'applicazione del presente articolo e' fondata su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.