(Convenzione - art. 2)
                              Articolo 2 
                          OBBLIGHI GENERALI 
 
  1. Le  Parti  adotteranno  misure  appropriate  conformemente  alle
disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore di
cui sono parti per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro
gli effetti nocivi che derivano o possono  derivare  dalle  attivita'
umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera. 
  2. A questo scopo, le Parti, secondo i mezzi di  cui  dispongono  e
secondo le loro possibilita': 
  a) Cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e
di scambi di informazioni al fine di meglio comprendere e  apprezzare
gli effetti delle attivita' umane  sulla  ozonosfera  e  gli  effetti
esercitati sulla salute dell'uomo e  l'ambiente  dalla  modificazione
della ozonosfera; 
  b) Adottano le  misure  legislative  o  amministrative  adeguate  e
cooperano  per  armonizzare  le  politiche  appropriate  tendenti   a
regolamentare, limitare,  ridurre  o  prevenire  le  attivita'  umane
dipendenti dalla loro giurisdizione o dal loro controllo nel caso  in
cui queste attivita'  abbiano  o  possano  avere  effetti  nocivi  in
seguito alla modificazione,  o  alla  eventuale  modificazione  della
ozonosfera; 
  c) Cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute  per
lapplicazione della presente Convenzione in vista della  adozione  di
protocolli e annessi; 
  d)  Cooperano  con  gli  organismi  internazionali  competenti  per
l'effettiva applicazione della presente Convenzione e i protocolli di
cui esse sono parti. 
  3) Le disposizioni della presente Convenzione  sono  senza  effetti
sul  diritto  delle  Parti  di  adottare,  conformemente  al  diritto
internazionale, misure interne piu' rigorose di quelle  esaminate  ai
paragrafi 1) e 2) di cui sopra  e  sono  anche  senza  effetto  sulle
misure interne addizionali gia' prese da una Parte, salvo che  queste
misure non siano incompatibili con le obbligazioni derivanti a  dette
Parti dalla presente Convenzione. 
  4.   L'applicazione   del   presente   articolo   e'   fondata   su
considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.