(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                             DEPOSITARIO 
 
  1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
assume le funzioni di depositario sia della presente Convenzione  che
dei suoi protocolli. 
  2. Il depositario informa le Parti in particolare: 
  a) Della firma della presente Convenzione  e  di  ogni  protocollo,
cosi' come del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione,
di approvazione e di adesione, conformemente agli articoli 13 e 14; 
  b) Della data di entrata in vigore  della  Convenzione  e  di  ogni
protocollo conformemente all'articolo 17; 
  c) Delle notifiche di denuncia eseguite conformemente  all'articolo
19; 
  d) Degli emendamenti adottati relativamente alla Convenzione  e  ad
ogni protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti dalle  Parti
e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9; 
  e)   Di   tutte   le   comunicazioni   relative   all'adozione    o
all'approvazione di  annessi  e  ai  loro  emendamenti  conformemente
all'articolo 10; 
  f) Della notifica da parte  delle  organizzazioni  di  integrazione
economica regionale della estensione delle loro competenze nei  campi
regolati dalla presente Convenzione e da ogni protocollo  e  di  ogni
modifica ad essi relativa; 
  g) Delle dichiarazioni previste all'articolo 1 1.