Articolo 20 DEPOSITARIO 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario sia della presente Convenzione che dei suoi protocolli. 2. Il depositario informa le Parti in particolare: a) Della firma della presente Convenzione e di ogni protocollo, cosi' come del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, conformemente agli articoli 13 e 14; b) Della data di entrata in vigore della Convenzione e di ogni protocollo conformemente all'articolo 17; c) Delle notifiche di denuncia eseguite conformemente all'articolo 19; d) Degli emendamenti adottati relativamente alla Convenzione e ad ogni protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti dalle Parti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9; e) Di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di annessi e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10; f) Della notifica da parte delle organizzazioni di integrazione economica regionale della estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla presente Convenzione e da ogni protocollo e di ogni modifica ad essi relativa; g) Delle dichiarazioni previste all'articolo 1 1.