(Convenzione - art. 4)
                              Articolo 4 
        COOPERAZIONE NEI CAMPI GIURIDICO SCIENTIFICO E TECNICO 
 
  1. Le Parti facilitano e favoriscono  lo  scambio  di  informazioni
scientifiche, tecniche, socio-economiche,  commerciali  e  giuridiche
appropriate ai fini  della  presente  Convenzione  e  come  precisato
all'annesso  II.  Queste  informazioni  sono  fornite   agli   organi
autorizzati dalle  Parti.  Ogni  organismo  che  riceve  informazioni
considerate come confidenziali dalla Parte che le fornisce provvede a
che queste non siano divulgate e le riunira' al fine  di  proteggerne
il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di  tutte
le Parti. 
  2.  Le  Parti  cooperano,  conformemente  alla  loro  legislazione,
regolamentazione  e  consuetudini  nazionali  e  tenendo  conto,   in
particolare,  dei  bisogni  dei  paesi  in  via  di   sviluppo,   per
promuovere,  direttamente  o  con  l'intermediazione   degli   organi
internazionali competenti, la messa a punto  e  il  trasferimento  di
tecnologia e conoscenze. La cooperazione si attuera' soprattutto  con
i mezzi seguenti: 
  a) Facilitare l'acquisizione di tecnologie  di  sostituzione  dalle
altre Parti; 
  b)  Fornire  informazioni  sulle  tecnologie  e  il  materiale   di
sostituzione e i manuali o le guide speciali in materia; 
  c)  Fornire  il  materiale  e  le  istallazioni  di  ricerca  e  di
osservazione sistematiche necessarie; 
  d) Assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e
tecnico.