Articolo 5 COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall'articolo 6, tramite il segretariato, le informazioni sulle misure che esse hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli di cui sono parti, la forma e frequenza di tali rapporti essendo stabilite dalle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.