(Convenzione - art. 5)
                              Articolo 5 
                     COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI 
 
  Le  Parti  trasmettono  alla  Conferenza  delle   Parti   istituita
dall'articolo 6,  tramite  il  segretariato,  le  informazioni  sulle
misure  che  esse  hanno  adottato  in  applicazione  della  presente
Convenzione e dei protocolli di cui sono parti, la forma e  frequenza
di tali rapporti essendo stabilite dalle riunioni  delle  Parti  agli
strumenti considerati.