(Convenzione - art. 6)
                              Articolo 6 
                        CONFERENZA DELLE PARTI 
 
  1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle  Parti.  La
prima riunione della  Conferenza  delle  Parti  sara'  convocata  dal
segretariato   designato   a   titolo   provvisorio,    conformemente
all'articolo 7, un anno-al piu' tardi-dopo l'entrata in vigore  della
presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza
delle  Parti  avranno  luogo  regolarmente,  secondo   la   frequenza
determinata dalla Conferenza nella sua prima riunione. 
  2. Riunioni straordinarie della  Conferenza  delle  Parti  potranno
aver  luogo  in  qualsiasi  momento  se  la  Conferenza  lo   ritiene
necessario, o previa domanda scritta di una Parte  a  condizione  che
questa domanda sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti  nei  sei
mesi seguenti la propria comunicazione alle Parti suddette  da  parte
del segretariato. 
  3. La Conferenza delle Parti stabilira' e adottera' per consenso il
proprio regolamento interno e il proprio regolamento  finanziario,  i
regolamenti  interni  e  i  regolamenti  finanziari  di  ogni  organo
sussidiario che essa potra' creare e le disposizioni finanziarie  che
regoleranno il funzionamento del segretariato. 
  4. La Conferenza delle Parti esamina in  permanenza  l'applicazione
della presente Convenzione e, inoltre: 
  a) Stabilisce la forma e la  frequenza  della  comunicazione  delle
informazioni che debbono essere presentate conformemente all'articolo
5 e esamina sia queste informazioni sia i rapporti presentati da ogni
organo sussidiario; 
  b)  Studia  le  informazioni   scientifiche   sullo   stato   della
ozonosfera,  sulla  sua  possibile  modificazione  e  sugli   effetti
possibili di questa modificazione; 
  c) Favorisce, conformemente all'articolo 2, l'armonizzazione  delle
politiche, strategie e misure appropriate per  ridurre  al  minimo  i
rifiuti di sostanze che modificano o possono modificare  l'ozonosfera
e fa raccomandazioni su tutte le altre  misure  in  rapporto  con  la
presente Convenzione; 
  d)  Adotta,  conformemente  agli  articoli  3  e  4,  programmi  di
ricerche, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e
tecnica, di scambi di informazioni e di trasferimento di tecnologia e
di conoscenze; 
  e) Esamina e adotta, a seconda della  necessita',  gli  emendamenti
alla presente Convenzione  e  ai  suoi  annessi,  conformemente  agli
articoli 9 e 10; 
  f) Esamina gli emendamenti a ogni protocollo e gli annessi  a  ogni
protocollo e, se cosi' e' stato deciso, raccomanda la  loro  adozione
alle parti al relativo protocollo; 
  g) Esamina e  adotta,  a  seconda  della  necessita',  gli  annessi
supplementari alla presente Convenzione,  conformemente  all'articolo
10; 
  h) Esamina e adotta,  a  seconda  della  necessita',  i  protocolli
conformemente all'articolo 8; 
  i)   Istituisce   gli   organi   sussidiari   giudicati   necessari
all'applicazione della presente Convenzione; 
  j) Si assicura, a seconda delle necessita', i servizi di  organismi
internazionali  e  di   comitati   scientifici   competenti   e,   in
particolare, quelli  della  Organizzazione  mondiale  della  sanita',
cosi' come  del  comitato  di  coordinamento  per  l'ozonosfera,  per
ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche  e  altre  attivita'
conformi agli obiettivi della presente Convenzione;  utilizza  anche,
secondo le necessita', le informazioni provenienti da questi organi e
comitati; 
  k) Esamina e prende ogni altra misura necessaria a  perseguire  gli
obiettivi della presente Convenzione. 
  5.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  le  sue   Istituzioni
specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica,  cosi'
come ogni Stato che non e' parte alla presente  Convenzione,  possono
farsi rappresentare da osservatori  alle  riunioni  della  Conferenza
delle Parti. Ogni  organo  o  organismo  nazionale  o  internazionale
governativo o non  governativo  qualificato  nei  campi  legati  alla
protezione della ozonosfera che  ha  informato  il  segretariato  del
proprio  desiderio  di  farsi  rappresentare  a  una  riunione  della
Conferenza delle  parti  in  qualita'  di  osservatore,  puo'  essere
ammesso a  prendervi  parte  purche'  un  terzo  almeno  delle  parti
presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione  e  la  partecipazione
degli  osservatori  sono  subordinate  al  rispetto  del  regolamento
interno adottato dalla Conferenza delle Parti.