(Convenzione - art. 7)
                              Articolo 7 
                           IL SEGRETARIATO 
 
  1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti: 
  a) Organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli  articoli
6, 8, 9 e 10 e assicurarne il servizio; 
  b) Stabilire e trasmettere un rapporto fondato  sulle  informazioni
ottenute  conformemente  agli  articoli  4  e  5,  cosi'  come  sulle
informazioni  ottenute  in  occasione  delle  riunioni  degli  organi
sussidiari creati in virtu' dell'articolo 6; 
  c) Adempiere alle funzioni che gli sono assegnate in virtu' di ogni
protocollo alla presente Convenzione; 
  d)  Stabilire  rapporti  sulle  attivita'  condotte  a  buon   fine
nell'esercizio delle funzioni assegnategli in virtu'  della  presente
Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti; 
  e) Assicurare  il  coordinamento  necessario  con  altri  organismi
internazionali competenti e in  particolare  concludere  gli  accordi
amministrativi e contrattuali che potrebbero essergli  necessari  per
adempiere efficacemente alle proprie funzioni; 
  f) Adempiere a tutte le altre  funzioni  che  la  Conferenza  delle
Parti potrebbe decidere di assegnargli. 
  2. Le funzioni del segretariato saranno esercitate provvisoriamente
dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della
prima  riunione  ordinaria  della  Conferenza  delle  Parti,   tenuta
conformemente all'articolo 6. Alla sua prima riunione  ordinaria,  la
Conferenza  delle   Parti   designera'   il   segretariato   tra   le
organizzazioni internazionali competenti che si saranno proposte  per
assicurare  le  funzioni  di  segretariato  previste  dalla  presente
Convenzione.