(Convenzione - art. 8)
                              Articolo 8 
                        ADOZIONE DI PROTOCOLLI 
 
  1. La Conferenza delle Parti, puo', durante una riunione,  adottare
protocolli alla presente Convenzione conformemente all'articolo 2. 2.
Il testo di ogni protocollo proposto e' comunicato  dal  segretariato
alle Parti almeno sei mesi prima della suddetta riunione.