Articolo 9 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE O AI PROTOCOLLI 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l'altro delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati durante una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati in una riunione delle Parti al protocollo in oggetto. Il testo di ogni emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, e' comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione in cui e' proposto per adozione. Il segretariato comunica per informazione anche gli emendamenti proposti dai firmatari della presente Convenzione. 3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere, per quanto attiene ogni emendamento proposto per la presente Convenzione, un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento e' approvato in ultima istanza da un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che abbiano espresso il loro voto e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica approvazione o accettazione. 4. La procedura esposta al paragrafo 3 di cui sopra e' applicabile agli emendamenti a ogni protocollo alla Convenzione, salvo che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo in oggetto presenti alla riunione e che abbia espresso il proprio voto, sia sufficiente per l'approvazione. 5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione degli emendamenti e' notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 di cui sopra entrano in vigore fra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avra' avuto la notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da tre quarti almeno delle parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito della suddetta Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti. 6. Ai fini del presente articolo, con l'espressione Parti presenti alla riunione e aventi espresso il proprio voto si intendono le Parti presenti alla riunione che hanno emesso un voto affermativo o negativo.