(Convenzione - art. 9)
                              Articolo 9 
             EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE O AI PROTOCOLLI 
 
  1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione o
a  uno  qualunque  dei   protocolli.   Questi   emendamenti   tengono
debitamente conto, tra l'altro delle  considerazioni  scientifiche  e
tecniche pertinenti. 
  2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati  durante
una riunione della Conferenza  delle  Parti.  Gli  emendamenti  a  un
protocollo sono adottati in una riunione delle Parti al protocollo in
oggetto. 
  Il testo di ogni emendamento proposto alla presente Convenzione o a
uno  qualunque  dei  protocolli,  salvo  disposizione  contraria  del
protocollo considerato, e' comunicato  dal  segretariato  alle  Parti
almeno sei mesi prima della riunione in cui e' proposto per adozione. 
Il segretariato  comunica  per  informazione  anche  gli  emendamenti
proposti dai firmatari della presente Convenzione. 
  3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere, 
per  quanto  attiene  ogni  emendamento  proposto  per  la   presente
Convenzione, un  accordo  per  consenso.  Se  tutti  gli  sforzi  per
pervenire ad un consenso sono stati esauriti senza che un accordo sia
stato raggiunto, l'emendamento e' approvato in ultima istanza  da  un
voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla  riunione
e che abbiano espresso il loro voto e sottoposto  dal  depositario  a
tutte le Parti per ratifica approvazione o accettazione. 
  4. La procedura esposta al paragrafo 3 di cui sopra e'  applicabile
agli emendamenti a ogni protocollo alla  Convenzione,  salvo  che  la
maggioranza dei due  terzi  delle  Parti  al  protocollo  in  oggetto
presenti alla riunione e che abbia  espresso  il  proprio  voto,  sia
sufficiente per l'approvazione. 
  5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione  degli  emendamenti
e' notificata per iscritto al depositario. Gli  emendamenti  adottati
conformemente ai paragrafi 3 o 4 di cui sopra entrano in  vigore  fra
le Parti che li hanno accettati il novantesimo  giorno  dopo  che  il
depositario avra' avuto la notifica della loro ratifica, approvazione
o accettazione  da  tre  quarti  almeno  delle  parti  alla  presente
Convenzione o dai due terzi  almeno  delle  Parti  al  Protocollo  in
oggetto, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. In
seguito, gli emendamenti entrano in vigore per ogni  altra  Parte  il
novantesimo giorno dopo il deposito  della  suddetta  Parte  del  suo
strumento di  ratifica,  di  approvazione  o  di  accettazione  degli
emendamenti. 
  6. Ai fini del presente articolo, con l'espressione Parti  presenti
alla riunione e aventi espresso il proprio voto si intendono le Parti
presenti alla  riunione  che  hanno  emesso  un  voto  affermativo  o
negativo.