Art. 2. L'art. 471 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 955, e' sostituito dal seguente: "Art. 471 (Efficienza degli arti). - Non possono conseguire o confermare la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi".