Art. 2.

  L'art.  471  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1959, n. 420,
sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 955, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  471  (Efficienza  degli  arti).  -  Non possono conseguire o
confermare  la normale patente di guida coloro che presentino, in uno
o  piu' arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti. Sono
da  giudicare  invalidanti,  ai  fini  della  guida,  le  alterazioni
anatomiche  e/o  funzionali,  considerate  singolarmente  e  nel loro
insieme,  tali  da  menomare  la forza e/o la rapidita' dei movimenti
necessari  per  eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla
guida  di  quei  determinati  tipi  di  veicoli  ai  quali la patente
abilita.
  Ai  fini  del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere
valutata senza l'uso di apparecchi di protesi".