Art. 3. L'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente: "Art. 472 (Requisiti visivi). - Per conseguire, o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. Per conseguire o confermare la patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione tra le due lenti non puo' essere del pari superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di refrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli di valori diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il conducente deve avere sempre con se' durante la guida. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il conducente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di refrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere da parte della commissione medica locale esami della vista a periodi non superiori a due anni al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni".