Art. 3.

  L'art.  472  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1959, n. 420,
sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  472 (Requisiti visivi). - Per conseguire, o confermare o per
la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di
qualsiasi  categoria  e' necessario che il richiedente possegga campo
visivo   normale   e  senso  cromatico  sufficiente  per  distinguere
rapidamente  e  con  sicurezza  i  colori  in  uso  nella segnaletica
stradale,  una  sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per  conseguire  o  confermare la patente di guida per motoveicoli od
autoveicoli  delle  categorie  A  e  B  occorre possedere un'acutezza
visiva  non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due
decimi  per  l'occhio  che  vede  di  meno,  raggiungibile  con lenti
sferiche  positive  o negative di qualsiasi valore diottrico, purche'
la  differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Per
conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per
gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza
visiva  pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di
cinque  decimi  nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti
sferiche  positive  o negative di qualsiasi valore diottrico, purche'
la  differenza  tra  le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e
l'acutezza  visiva  non  corretta  sia  almeno  pari ad un decimo per
ciascun  occhio.  In  caso  di  visus naturale al di sotto del minimo
prescritto   per   vizio   miopico  da  un  occhio  ed  ipermetropico
dall'altro,  correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative
o  positive,  la  differenza  di refrazione tra le due lenti non puo'
essere  del  pari  superiore  a  tre  diottrie.  Nel  caso  in cui la
correzione  si  renda  necessaria  per  un  solo  occhio  il grado di
refrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia
positive  che  negative.  Quando  alle  lenti  di  base  sferiche sia
associata  una  lente  cilindrica,  il  calcolo  della  differenza di
refrazione  deve  essere effettuato tenendo conto soltanto del valore
diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al
di  sotto  del  minimo  prescritto  per  solo  vizio di astigmatismo,
correggibile  con  lenti  cilindriche  positive  o  negative,  non si
stabiliscono  vincoli  di  valori  diottrici, ma l'uso di dette lenti
deve  essere  tollerato  ed  efficace.  L'acutezza visiva puo' essere
raggiunta   anche   con  l'adozione  di  lenti  a  contatto,  purche'
sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi,
che  il  conducente  deve  avere sempre con se' durante la guida. Nel
caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a
contatto  la  clausola  di cui sopra non deve essere rispettata ed il
conducente  deve  portare  un  secondo  paio  di  lenti a contatto di
riserva.  Il  visus  raggiunto  dopo  l'impianto di lenti artificiali
endoculari  deve  essere  considerato  in  sede  di  esame come visus
naturale.  Le  correzioni  di  cui  ai commi precedenti devono essere
efficaci e tollerate. Le patenti di guida della categoria C, D, E non
devono  essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente
ha  un  campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione
binoculare  difettosa. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di
una  malattia  in  atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o
non  a  vizi  di refrazione, che sia o sia stata causa di menomazione
del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della
visione  binoculare,  si  devono prevedere da parte della commissione
medica locale esami della vista a periodi non superiori a due anni al
cui  esito  sara'  subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel
caso  in  cui  la riduzione del visus o degli altri parametri oculari
dipenda  da  una  malattia dell'apparato visivo il certificato dovra'
essere  rilasciato  dalla  commissione  medica locale la quale potra'
indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad
un periodo non superiore a due anni".