Art. 4. L'art. 473 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, e' sostituito dal seguente: "Art. 473 (Requisiti uditivi). - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1988, n. 111. Per conseguire, confermare e per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi".