Art. 4.

  L'art.  473  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1959, n. 420,
sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  473 (Requisiti uditivi). - Per conseguire o confermare o per
la  revisione  della  patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli
delle categorie A, B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di
conversazione  con  fonemi  combinati  a  non  meno  di  due metri di
distanza.  La  funzione  uditiva  puo'  essere  valutata con l'uso di
apparecchi  correttivi  dell'udito  monoaurali  o  binaurali, purche'
tollerati.  L'efficienza  delle  protesi  deve  essere  attestata dal
costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre
mesi,  da  esibire  al medico di cui all'art. 4, secondo comma, della
legge  18  marzo  1988,  n.  111. Per conseguire, confermare e per la
revisione  della  patente di guida per autoveicoli delle categorie C,
D,  E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati
a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di
due  metri  dall'orecchio  che  sente  di meno, con valutazione della
funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi".