Art. 5.

  L'art.  474  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1959, n. 420,
sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  474 (Tempi di reazione). - Per conseguire o confermare o per
la  revisione  della patente di guida per autoveicoli delle categorie
C,   D,   E  e  C  speciale  occorre  avere  tempi  di  reazione,  in
atteggiamento  misto,  distintamente per stimoli semplici luminosi ed
acustici,   sufficientemente  rapidi  e  regolari  per  poter  essere
classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala
decilica di classificazione".