Art. 5. L'art. 474 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente: "Art. 474 (Tempi di reazione). - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E e C speciale occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione".