Art. 6.

  L'art.  475  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1959, n. 420 e
sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   475   (Requisiti   psicofisici  per  il  conseguimento  dei
certificati  di abilitazione professionale ed accertamento medico). -
Per  conseguire  il certificato di abilitazione professionale di tipo
KC  e  KD  occorre  possedere,  in  aggiunta ai requisiti psicofisici
indicati negli articoli precedenti per la patente delle categorie C e
D,  in  particolare, un visus naturale pari a dieci decimi in ciascun
occhio   da   raggiungersi   senza  correzione  di  lenti  o  protesi
endooculari.  Per  il  conseguimento  del certificato di abilitazione
professionale   di  tipo  KB  sono  richiesti  gli  stessi  requisiti
psicofisici  previsti per il conseguimento della patente di categoria
B.  L'accertamento  dei  requisiti  di  cui all'art. 79, terzo comma,
lettera  b)  del  testo  unico  delle  norme  sulla  disciplina della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 1 della legge
14  agosto  1974,  n.  394,  e sostituito dall'art. 1, comma secondo,
della  legge  18  marzo  1988,  n.  111  dovra' essere eseguito dalle
commissioni  mediche  locali  che  si potranno avvalere caso per caso
delle    consulenze    specialistiche   delle   strutture   pubbliche
relativamente  alle  diverse  patologie  eventualmente riscontrate. I
requisiti  psicofisici  i  psicotecnici  richiesti  sono  gli  stessi
previsti per la conferma delle patenti possedute".