Art. 6. L'art. 475 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente: "Art. 475 (Requisiti psicofisici per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale ed accertamento medico). - Per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD occorre possedere, in aggiunta ai requisiti psicofisici indicati negli articoli precedenti per la patente delle categorie C e D, in particolare, un visus naturale pari a dieci decimi in ciascun occhio da raggiungersi senza correzione di lenti o protesi endooculari. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono richiesti gli stessi requisiti psicofisici previsti per il conseguimento della patente di categoria B. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 79, terzo comma, lettera b) del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 1, comma secondo, della legge 18 marzo 1988, n. 111 dovra' essere eseguito dalle commissioni mediche locali che si potranno avvalere caso per caso delle consulenze specialistiche delle strutture pubbliche relativamente alle diverse patologie eventualmente riscontrate. I requisiti psicofisici i psicotecnici richiesti sono gli stessi previsti per la conferma delle patenti possedute".