Art. 8. Le disposizioni contenute nel presente decreto relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle categorie di patente di guida entrano in vigore a partire dal 1 ottobre 1988. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 23 giugno 1988 Il Ministro dei trasporti SANTUZ Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI