Art. 8.

  Le   disposizioni   contenute  nel  presente  decreto  relative  ai
requisiti   psicofisici  e  psicotecnici  per  il  conseguimento,  la
conferma  e  la revisione delle categorie di patente di guida entrano
in vigore a partire dal 1 ottobre 1988.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 23 giugno 1988
                                     Il Ministro dei trasporti
                                                SANTUZ
Il Ministro della sanita'
      DONAT CATTIN

      Visto, il Guardasigilli: VASSALLI