Art. 10.
  Non  sono soggetti ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art.
2 i trattamenti antiaftosi effettuati in regime di emergenza.
  Ogni  altro  trattamento  immunizzante  antiaftoso,  al di fuori di
quelli previsti dalla presente ordinanza, nonche' dalle  disposizioni
vigenti  in  materia,  non  potra'  essere  effettuato  se non previa
autorizzazione del Ministero della sanita'.