Art. 10. Non sono soggetti ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2 i trattamenti antiaftosi effettuati in regime di emergenza. Ogni altro trattamento immunizzante antiaftoso, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonche' dalle disposizioni vigenti in materia, non potra' essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanita'.