Art. 13.
  Salvo  che  il  fatto  non costituisca reato, i contravventori alle
disposizioni della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni  di
cui  al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.
 
          Nota all'art. 13:
             L'art.  5  della  legge  23  gennaio  1968, n. 34, e' il
          seguente:
             "Art.  5.  - Le contravvenzioni previste dal primo comma
          dell'art.  264  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono
          punite con l'ammenda da  L.   50.000  a  lire  un  milione,
          quando  si  riferiscono  a  denunzia  di una delle malattie
          previste dalla presente legge. La stessa pena si applica  a
          chiunque    contravviene    all'ordine    di   abbattimento
          dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2  della
          presente legge.
             Fuori   dei   casi  previsti  dal  comma  precedente,  i
          contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia
          veterinaria,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320,  sono  puniti  con
          l'ammenda   da   L.   20.000   a   L.  300.000,  quando  la
          contravvenzione sia  relativa  a  malattie  previste  dalla
          presente  legge.  Alla stessa pena sono assoggettati coloro
          che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi  della
          presente legge per impedire la diffusione delle malattie in
          essa previste".