Art. 13. Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.
Nota all'art. 13: L'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' il seguente: "Art. 5. - Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da L. 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste".