Art. 14.
  L'ordinanza  5  novembre  1987,  n.  465, citata nelle premesse, e'
abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  L'ordinanza  22  luglio  1987, n. 312, e' abrogata dal 30 settembre
1988.
  Inoltre dal primo comma dell'art. 12 dell'ordinanza 27 giugno 1987,
n. 288, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza 14  gennaio  1988,
n.  15,  e'  soppressa  la  frase:  "Fermo  restando  quanto disposto
dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n.  465".