Art. 14. L'ordinanza 5 novembre 1987, n. 465, citata nelle premesse, e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. L'ordinanza 22 luglio 1987, n. 312, e' abrogata dal 30 settembre 1988. Inoltre dal primo comma dell'art. 12 dell'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza 14 gennaio 1988, n. 15, e' soppressa la frase: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465".