Art. 2.
  In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale:
    a) dal 1› ottobre al 30 novembre 1988 tutti i bovini e i bufalini
di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 28 febbraio 1989 quelli che
nel frattempo raggiungono tale eta'.
  I  bovini  e  i bufalini che nel periodo 1› ottobre 198828 febbraio
1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono  essere  sottoposti
ad  un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il
25› ed il 40› giorno dal precedente trattamento vaccinale;
    b) dal 1› aprile al 31 maggio 1989 tutti i bovini e i bufalini di
eta' superiore ai tre mesi ed entro il 30 agosto 1989 quelli che  nel
frattempo raggiungono l'eta' suddetta.
  I  bovini  e  i  bufalini  che nel periodo 1› aprile-30 agosto 1989
vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad  un
successivo  trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25› e
il 40› giorno dal precedente trattamento vaccinale;
    c)  dal 1› aprile al 31 maggio 1989 gli ovini e i caprini di eta'
superiore ai tre mesi che si spostano per la monticazione.
  La  vaccinazione  degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente
lettera c), deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della
monticazione.  La  data  dell'avvenuto  trattamento immunizzante deve
essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli  42  e
43 del vigente regolamento di polizia veterinaria;
    d) dall'entrata in vigore della presente ordinanza e sino a nuova
disposizione,  devono  altresi'  essere  sottoposti  a   vaccinazione
antiaftosa  i bovini da allevamento o da produzione di eta' superiore
a tre mesi, importati dall'estero, conformemente alle norme di cui al
successivo art. 3.