Art. 2. In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale: a) dal 1 ottobre al 30 novembre 1988 tutti i bovini e i bufalini di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 28 febbraio 1989 quelli che nel frattempo raggiungono tale eta'. I bovini e i bufalini che nel periodo 1 ottobre 198828 febbraio 1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25 ed il 40 giorno dal precedente trattamento vaccinale; b) dal 1 aprile al 31 maggio 1989 tutti i bovini e i bufalini di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 30 agosto 1989 quelli che nel frattempo raggiungono l'eta' suddetta. I bovini e i bufalini che nel periodo 1 aprile-30 agosto 1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25 e il 40 giorno dal precedente trattamento vaccinale; c) dal 1 aprile al 31 maggio 1989 gli ovini e i caprini di eta' superiore ai tre mesi che si spostano per la monticazione. La vaccinazione degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente lettera c), deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della monticazione. La data dell'avvenuto trattamento immunizzante deve essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria; d) dall'entrata in vigore della presente ordinanza e sino a nuova disposizione, devono altresi' essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa i bovini da allevamento o da produzione di eta' superiore a tre mesi, importati dall'estero, conformemente alle norme di cui al successivo art. 3.