Art. 3. Ferma restando l'applicazione delle norme sulla vaccinazione antiaftosa a destino dei bovini importati, prevista da accordi stipulati con Paesi esteri o da autorizzazioni sanitarie ministeriali, il trattamento vaccinale antiaftoso di cui alla precedente lettera d) deve essere effettuato con le seguenti modalita'. Gli animali delle specie bovina e bufalina al di sopra dei tre mesi di eta', in importazione dai Paesi della Comunita' economica europea e dai Paesi terzi, per i quali, in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 citato in premessa, non e' prevista la preventiva autorizzazione ministeriale, a seguito dell'esito favorevole della visita veterinaria al confine, sono inoltrati a destino con l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in premessa. Gli animali delle suddette specie possono essere inoltrati negli allevamenti di destinazione o nelle stalle di sosta degli importatori, con esclusione dell'inoltro ai mercati ed alle fiere. Tali animali, dopo l'arrivo negli allevamenti di destinazione, debbono essere mantenuti separati dagli altri animali della stessa specie per un periodo di osservazione sanitaria di otto giorni. Entro 24 ore dall'arrivo a destino e' fatto obbligo all'allevatore destinatario di provvedere alla consegna all'autorita' sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta. Nel caso di inoltro nella stalla di sosta dell'importatore quest'ultimo e' tenuto, entro 24 ore dall'arrivo degli animali, a provvedere alla consegna all'autorita' sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta. Entro 72 ore dall'arrivo nella stalla di sosta dell'importatore, gli animali possono essere inoltrati previa visita veterinaria con esito favorevole, agli allevamenti di destinazione finale, purche' scortati dalla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 del regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa, compilata secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 dell'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 14 gennaio 1988, n. 15, citata in premessa. Alla dichiarazione sanitaria di cui sopra dev'essere allegata fotocopia, autenticata dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione. E' fatto obbligo agli allevatori destinatari di provvedere, sempre entro il termine di 24 ore dall'arrivo nei rispettivi allevamenti, alla consegna all'autorita' sanitaria locale competente per territorio del citato mod. 4 con allegata la fotocopia autenticata del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione. Trascorsi tre giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, sempreche' non si evidenzino sintomi sospetti di malattie infettive, nel qual caso dev'essere data immediata comunicazione telegrafica al Ministero della sanita', gli animali delle specie suddette debbono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa. Gli animali stessi sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione, di cui al precedente quarto comma, qualora dai certificati sanitari di scorta risultino vaccinati nel Paese di provenienza da non oltre quattro mesi e da non meno di quindici giorni. Contestualmente al trattamento vaccinale antiaftoso non debbono essere praticati trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi. Gli animali delle specie di cui sopra, di eta' superiore ai tre mesi, che non risultino vaccinati nei Paesi di provenienza in quanto di eta' inferiore ai quattro mesi o perche' provenienti da Paesi comunitari o da Paesi terzi ai quali e' stata concessa la deroga di cui al paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono dislocati nell'ambito dell'allevamento di destinazione trascorso il periodo di otto giorni successivi all'avvenuta vaccinazione. Gli animali devono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il venticinquesimo ed il quarantesimo giorno dalla precedente vaccinazione e possono essere spostati dall'allevamento stesso trascorsi sette giorni dall'esecuzione del secondo intervento vaccinale. Nel caso che gli animali di cui al precedente comma siano destinati a stalle di sosta degli importatori, sono applicate le disposizioni di cui ai precendenti sesto, settimo, ottavo e nono comma del presente articolo. Qualora gli animali non siano spostati, entro settantadue ore dall'arrivo, dalle stalle di sosta dell'importatore nelle stalle dei destinatari finali, i periodi di osservazione sanitaria ed i trattamenti vaccinali antiaftosi, nei casi e nei termini previsti dal presente articolo, debbono essere attuati nelle stalle dell'importatore stesso. Per quanto riguarda l'importazione degli animali della specie suina dai Paesi della Comunita' economica europea e dai Paesi terzi, si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987, n. 313 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987), cosi' come modificato dall'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 416, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1987).
Note all'art. 3: - Il D.M. 21 dicembre 1976, concernente le norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, provenienti dalla Comunita' economica europea o dai Paesi terzi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1977. - Il testo dell'art. 26 della legge n. 397/1976 e' il seguente: "Art. 26. - 1. L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine a destinazione puo' essere effettuato per ferrovia e per strada. L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministro per la sanita' puo' stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalita' del trasporto. Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria, la relativa spesa e' a carico dell'interessato. 2. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione, devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati. 3. Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddiviso per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono: a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunita' economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F; b) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi Paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanita'. 4. Per gli animali da macello il Ministro della sanita' puo' con proprio decreto indicare i macelli di destinazione. 5. Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320". - Il testo degli articoli 12 e 13 dell'O.M. n. 288/1987, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 dell'O.M. n. 15/1988, e' il seguente: "Art. 12. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento in provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico. La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento. La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento. Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici mercati la dichiarazione di cui al comma precedente e' fatta dal veterinario responsabile del mercato limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo. Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati. L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validita' quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento. Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sara' comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformita' delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987. Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di eta' e non risultino mai vaccinati lo spostamento e' consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione. Una copia del predetto modello deve essere inviata al piu' tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di provenienza a quello dell'unita' sanitaria di destinazione. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per lo spostamento degli animali delle specie sopraindicate dagli allevamenti situati nel territorio dell'unita' sanitaria locale n. 16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che gli animali debbano essere trasportati nell'ambito territoriale della suddetta unita' sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o siano destinati ad altre regioni o province autonome". "Art. 13. - La dichiarazione di provenienza (Mod. 4) rilasciata dallo speditore per trasporti a mezzo ferrovia, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse, deve essere accuratamente compilata dallo speditore degli animali con l'indicazione dell'unita' sanitaria locale di provenienza e integrata dalla dichiarazione che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro l'afta epizootica in conformita' alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312. Qualora gli animali abbiano superato i tre mesi di eta' e non risultino mai vaccinati contro l'afta epizootica, lo spostamento e' consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione. Copia della dichiarazione di provenienza di cui al primo comma deve essere consegnata al momento dello scarico al destinatario che deve provvedere, entro ventiquattro ore successive all'arrivo, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria". - Il testo del paragrafo 1 del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 397/1976 sopracitata e' il seguente: "(Omissis); 1) bovini da allevamento da produzione o da macello che non abbiano subito la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati, da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico; (Omissis)".