Art. 3.
  Ferma   restando  l'applicazione  delle  norme  sulla  vaccinazione
antiaftosa a  destino  dei  bovini  importati,  prevista  da  accordi
stipulati   con   Paesi   esteri   o   da   autorizzazioni  sanitarie
ministeriali,  il  trattamento  vaccinale  antiaftoso  di  cui   alla
precedente   lettera  d)  deve  essere  effettuato  con  le  seguenti
modalita'.
  Gli animali delle specie bovina e bufalina al di sopra dei tre mesi
di eta', in importazione dai Paesi della Comunita' economica  europea
e  dai  Paesi  terzi,  per  i  quali,  in  applicazione  del  decreto
ministeriale 21 dicembre 1976 citato in premessa, non e' prevista  la
preventiva   autorizzazione   ministeriale,   a   seguito  dell'esito
favorevole della visita veterinaria  al  confine,  sono  inoltrati  a
destino con l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 della
legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in premessa.
  Gli  animali  delle  suddette specie possono essere inoltrati negli
allevamenti  di  destinazione  o  nelle   stalle   di   sosta   degli
importatori, con esclusione dell'inoltro ai mercati ed alle fiere.
  Tali  animali,  dopo  l'arrivo  negli  allevamenti di destinazione,
debbono essere mantenuti separati dagli altri  animali  della  stessa
specie per un periodo di osservazione sanitaria di otto giorni.
  Entro  24 ore dall'arrivo a destino e' fatto obbligo all'allevatore
destinatario di  provvedere  alla  consegna  all'autorita'  sanitaria
competente per territorio del certificato sanitario di scorta.
  Nel   caso  di  inoltro  nella  stalla  di  sosta  dell'importatore
quest'ultimo e' tenuto, entro 24 ore  dall'arrivo  degli  animali,  a
provvedere  alla  consegna  all'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio del certificato sanitario di scorta.
  Entro  72  ore  dall'arrivo nella stalla di sosta dell'importatore,
gli animali possono essere inoltrati previa  visita  veterinaria  con
esito  favorevole,  agli  allevamenti di destinazione finale, purche'
scortati dalla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4  del
regolamento  di  polizia  veterinaria,  citato in premessa, compilata
secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e  13  dell'ordinanza
27  giugno  1987,  n.  288,  come  sostituiti  dagli  articoli  1 e 2
dell'ordinanza 14 gennaio 1988, n. 15, citata in premessa.
  Alla  dichiarazione  sanitaria  di  cui  sopra  dev'essere allegata
fotocopia, autenticata dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale,  del  certificato  sanitario  che ha scortato gli animali dal
confine fino alla prima destinazione.
  E'  fatto obbligo agli allevatori destinatari di provvedere, sempre
entro il termine di 24 ore dall'arrivo  nei  rispettivi  allevamenti,
alla   consegna   all'autorita'   sanitaria   locale  competente  per
territorio del citato mod. 4 con allegata  la  fotocopia  autenticata
del  certificato  sanitario  che  ha scortato gli animali dal confine
fino alla prima destinazione.
  Trascorsi  tre giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione,
sempreche' non si evidenzino sintomi sospetti di malattie  infettive,
nel  qual caso dev'essere data immediata comunicazione telegrafica al
Ministero della sanita', gli animali delle  specie  suddette  debbono
essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa.
  Gli   animali  stessi  sono  ammessi  a  libera  pratica  trascorso
favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione, di  cui  al
precedente  quarto  comma, qualora dai certificati sanitari di scorta
risultino vaccinati nel Paese di provenienza  da  non  oltre  quattro
mesi e da non meno di quindici giorni.
  Contestualmente  al  trattamento  vaccinale  antiaftoso non debbono
essere  praticati  trattamenti  vaccinali  per   altre   malattie   o
trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.
  Gli  animali  delle  specie  di cui sopra, di eta' superiore ai tre
mesi, che non risultino vaccinati nei Paesi di provenienza in  quanto
di  eta'  inferiore  ai  quattro  mesi o perche' provenienti da Paesi
comunitari o da Paesi terzi ai quali e' stata concessa la  deroga  di
cui  al  paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397,
sono dislocati nell'ambito dell'allevamento di destinazione trascorso
il  periodo  di otto giorni successivi all'avvenuta vaccinazione. Gli
animali  devono  essere  sottoposti  ad  un  successivo   trattamento
vaccinale  antiaftoso  da  eseguire  tra  il  venticinquesimo  ed  il
quarantesimo giorno dalla precedente vaccinazione  e  possono  essere
spostati    dall'allevamento    stesso    trascorsi    sette   giorni
dall'esecuzione del secondo intervento vaccinale.
  Nel caso che gli animali di cui al precedente comma siano destinati
a stalle di sosta degli importatori, sono applicate  le  disposizioni
di  cui  ai  precendenti  sesto,  settimo,  ottavo  e  nono comma del
presente articolo.
  Qualora  gli  animali  non  siano  spostati,  entro settantadue ore
dall'arrivo, dalle stalle di sosta dell'importatore nelle stalle  dei
destinatari   finali,  i  periodi  di  osservazione  sanitaria  ed  i
trattamenti vaccinali antiaftosi, nei casi e nei termini previsti dal
presente    articolo,    debbono    essere   attuati   nelle   stalle
dell'importatore stesso.
  Per quanto riguarda l'importazione degli animali della specie suina
dai Paesi della Comunita' economica europea e  dai  Paesi  terzi,  si
applicano  le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987,
n. 313 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  177  del  31  luglio
1987),  cosi'  come modificato dall'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 416,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1987).
 
          Note all'art. 3:
            -   Il  D.M.  21  dicembre  1976,  concernente  le  norme
          sanitarie in materia di importazione di animali vivi  della
          specie  bovina, equina, suina, ovina e caprina, provenienti
          dalla Comunita' economica europea o  dai  Paesi  terzi,  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 22 del 25
          gennaio 1977.
             -  Il  testo  dell'art. 26 della legge n. 397/1976 e' il
          seguente:
             "Art.  26.  -  1.  L'inoltro  degli animali della specie
          bovina, equina,  suina,  ovina  e  caprina  dal  confine  a
          destinazione  puo'  essere  effettuato  per  ferrovia e per
          strada. L'inoltro per strada deve  avvenire  esclusivamente
          mediante  autoveicoli.  Il  Ministro  per  la  sanita' puo'
          stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari
          degli autoveicoli e le modalita' del trasporto. Nei casi in
          cui l'inoltro su strada viene  effettuato,  per  motivi  di
          polizia  veterinaria,  sotto  scorta sanitaria, la relativa
          spesa e' a carico dell'interessato.
             2.  I  veterinari  di  confine,  oltre  al  rilascio del
          modello  9  previsto  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  8  febbraio  1954, n. 320, appongono il proprio
          visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali
          a   destino;  inoltre,  di  ogni  spedizione,  devono  dare
          comunicazione  telegrafica   al   veterinario   provinciale
          competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio
          veterinario  comunale  di  destinazione,  a   spese   degli
          interessati.
             3.  Qualora  una  partita di animali venga presentata al
          confine con un unico certificato sanitario e  debba  essere
          suddiviso per diverse destinazioni, i veterinari di confine
          provvedono:
               a)  quando  trattasi  di bovini e di suini provenienti
          dalla Comunita' economica europea, a  rilasciare  per  ogni
          destinazione  un  nuovo certificato conforme all'originale,
          avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F;
               b)  quando  trattasi  di bovini e di suini provenienti
          dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti
          da  qualsiasi  Paese, a rilasciare per ogni destinazione un
          nuovo certificato conforme ai modelli che saranno  indicati
          dal Ministero della sanita'.
             4.  Per gli animali da macello il Ministro della sanita'
          puo'  con   proprio   decreto   indicare   i   macelli   di
          destinazione.
             5.  Sono  abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 49 del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
          320".
             - Il testo degli articoli 12 e 13 dell'O.M. n. 288/1987,
          come sostituiti dagli articoli 1 e 2 dell'O.M. n.  15/1988,
          e' il seguente:
             "Art.  12.  - Fermo restando quanto disposto dall'art. 1
          dell'ordinanza ministeriale 5  novembre  1987,  n.  465,  i
          bovini,  i  bufalini,  gli  ovini,  i caprini ed i suini da
          trasportare a mezzo ferroviario, tranvia,  autocarri,  navi
          ed  aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle
          in cui ha sede l'allevamento in provenienza, debbono essere
          sottoposti   a  preventiva  visita  veterinaria  prima  del
          carico.
             La  visita  veterinaria  per gli animali di cui al comma
          precedente deve essere integrata da un controllo  sanitario
          sull'intero allevamento.
             La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo
          stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta  alla
          dichiarazione  sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato
          al  vigente  regolamento  di   polizia   veterinaria,   con
          l'indicazione  dell'ora  in  cui  sono  stati  espletati la
          visita veterinaria  sugli  animali  da  trasportare  ed  il
          controllo sanitario sull'intero allevamento.
             Nel  caso di partenza per destinazioni a regioni diverse
          da pubblici  mercati  la  dichiarazione  di  cui  al  comma
          precedente   e'  fatta  dal  veterinario  responsabile  del
          mercato    limitatamente    alle    condizioni    sanitarie
          dell'animale proveniente dal mercato medesimo.
             Oltre  alle  indicazioni  di  cui  sopra, il mod. 4 deve
          contenere anche tutti gli elementi  utili  per  individuare
          l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati.
             L'attestazione  sanitaria  di cui al mod. 4 ha validita'
          quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati
          attuati  la  visita  veterinaria  ed il controllo sanitario
          dell'allevamento.
             Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed
          ai caprini, lo spostamento degli stessi non sara'  comunque
          consentito  se  gli  animali  da  trasportare non risultino
          vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformita'
          delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22
          luglio 1987, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          177 del 31 luglio 1987.
             Qualora  i  suddetti animali abbiano superato i tre mesi
          di eta' e non risultino mai  vaccinati  lo  spostamento  e'
          consentito  trascorsi  sette  giorni  dalla  esecuzione del
          secondo  intervento   vaccinale   previsto   dall'ordinanza
          ministeriale  di cui al comma precedente. Tale disposizione
          non si applica per gli animali in rientro  dall'alpeggio  o
          dalla monticazione.
             Una  copia  del  predetto modello deve essere inviata al
          piu' tardi al momento della  partenza  degli  animali,  dal
          servizio   veterinario   dell'unita'  sanitaria  locale  di
          provenienza a quello dell'unita' sanitaria di destinazione.
          La  copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al
          momento  dello  scarico,  al  destinatario  il  quale  deve
          provvedere,   entro  le  ventiquattro  ore  successive,  ad
          inviarlo  al  servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria
          locale competente per territorio.
             Se  gli  animali sono destinati ad un macello pubblico o
          privato, detta copia  deve  essere  consegnata  al  momento
          dello  scarico  al  servizio  veterinario  che  esplica  le
          funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.
             Gli  automezzi  adibiti  al trasporto di animali debbono
          risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente  puliti
          e disinfettati.
             A  comprova  dell'avvenuta  disinfezione  gli  automezzi
          debbono  portare  il  cartello  di  cui  al  settimo  comma
          dell'art.   64   del   vigente   regolamento   di   polizia
          veterinaria.   Sul   cartello,   oltre   alle   indicazioni
          dell'ottavo  comma  del  succitato  articolo, devono essere
          riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione  dell'ora
          dell'avvenuta disinfezione.
             Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche  per  lo  spostamento  degli  animali  delle   specie
          sopraindicate  dagli  allevamenti  situati  nel  territorio
          dell'unita' sanitaria locale n.  16  Modena  della  regione
          Emilia-Romagna   sia   che   gli   animali  debbano  essere
          trasportati nell'ambito territoriale della suddetta  unita'
          sanitaria  locale  della  regione  Emilia-Romagna  o  siano
          destinati ad altre regioni o province autonome".
             "Art.  13.  -  La  dichiarazione di provenienza (Mod. 4)
          rilasciata dallo speditore per trasporti a mezzo  ferrovia,
          tranvia,  autocarri,  navi ed aeromobili di cui all'art. 31
          del  regolamento  di  polizia  veterinaria   citato   nelle
          premesse,   deve   essere   accuratamente  compilata  dallo
          speditore  degli  animali  con  l'indicazione   dell'unita'
          sanitaria   locale   di   provenienza   e  integrata  dalla
          dichiarazione che  gli  animali  sono  stati  sottoposti  a
          vaccinazione  contro  l'afta epizootica in conformita' alle
          disposizioni  contenute  nell'ordinanza   ministeriale   22
          luglio 1987, n. 312.
             Qualora  gli animali abbiano superato i tre mesi di eta'
          e non risultino mai vaccinati contro l'afta epizootica,  lo
          spostamento  e'  consentito  trascorsi  sette  giorni dalla
          esecuzione  del  secondo  intervento   vaccinale   previsto
          dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312.
             Tale  disposizione  non  si  applica  per gli animali in
          rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.
             Copia della dichiarazione di provenienza di cui al primo
          comma deve essere consegnata al momento  dello  scarico  al
          destinatario  che  deve  provvedere, entro ventiquattro ore
          successive all'arrivo, ad inviarlo al servizio  veterinario
          dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
             Se  gli  animali sono destinati ad un macello pubblico o
          privato, detta copia  deve  essere  consegnata  al  momento
          dello  scarico  al  servizio  veterinario  che  esplica  le
          funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.
             Gli  automezzi  adibiti  al trasporto di animali debbono
          risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente  puliti
          e disinfettati.
             A  comprova  dell'avvenuta  disinfezione  gli  automezzi
          debbono  portare  il  cartello  di  cui  al  settimo  comma
          dell'art.   64   del   vigente   regolamento   di   polizia
          veterinaria".
             -  Il  testo  del  paragrafo  1 del comma 1 dell'art. 16
          della legge n.  397/1976 sopracitata e' il seguente:
             "(Omissis);
              1) bovini da allevamento da produzione o da macello che
          non abbiano subito la vaccinazione  antiaftosa  di  cui  ai
          precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati
          ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel  Paese
          speditore  e  nei  Paesi di transito interessati, da almeno
          sei mesi, a decorrere dalla data del carico;
            (Omissis)".