Art. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in relazione a particolari esigenze e valutazioni zooprofilattiche ritengano opportuno estendere a tutto o a parte del territorio regionale o provinciale, la vaccinazione antiaftosa degli ovini e caprini nel periodo considerato alla lettera a) del precedente art. 2, devono sottoporre al Ministero della sanita', per la preventiva approvazione, entro e non oltre il 1 settembre 1988 un dettagliato programma tecnico-organizzativo nel quale dovra' essere precisato l'ammontare dell'onere finanziario e fornite assicurazioni sulle reali possibilita' operative circa l'attuazione del piano stesso entro e non oltre i termini indicati alla lettera a), del citato art. 2.