Art. 4.
  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano che in
relazione  a  particolari  esigenze  e  valutazioni  zooprofilattiche
ritengano  opportuno  estendere  a  tutto  o  a  parte del territorio
regionale o provinciale, la vaccinazione  antiaftosa  degli  ovini  e
caprini  nel  periodo considerato alla lettera a) del precedente art.
2, devono sottoporre al Ministero della sanita',  per  la  preventiva
approvazione,  entro  e non oltre il 1› settembre 1988 un dettagliato
programma tecnico-organizzativo nel  quale  dovra'  essere  precisato
l'ammontare  dell'onere  finanziario  e  fornite  assicurazioni sulle
reali possibilita' operative  circa  l'attuazione  del  piano  stesso
entro e non oltre i termini indicati alla lettera a), del citato art.
2.