Art. 7.
  Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le U.S.L.
ciascuna  per  la  parte  di  propria   competenza,   provvedono   in
conformita'  delle  disposizioni  di  cui  al decreto ministeriale 12
marzo  1987,  n.  147,  citato  in  premessa,  alle  spese  derivanti
dall'acquisto,  distribuzione  ed  impiego del vaccino antiaftoso per
gli interventi sugli animali degli allevatori che hanno presentato la
comunicazione  di cui al secondo comma del precedente art. 6, nonche'
per la vaccinazione degli animali di cui alla lettera d), dell'art. 2
della presente ordinanza.
  L'onere  derivante  dalle  suddette spese grava sui fondi assegnati
alle regioni e province autonome  sul  cap.  5941  del  bilancio  del
Ministero  del  tesoro,  esercizio  finanziario  1988, concernente il
Fondo sanitario nazionale.