Art. 7. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le U.S.L. ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono in conformita' delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato in premessa, alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antiaftoso per gli interventi sugli animali degli allevatori che hanno presentato la comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, nonche' per la vaccinazione degli animali di cui alla lettera d), dell'art. 2 della presente ordinanza. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1988, concernente il Fondo sanitario nazionale.