Art. 9.
  Sono   esentati  dall'obbligo  della  vaccinazione  antiaftosa  gli
animali destinati ad essere impiegati per il  controllo  dei  vaccini
antiaftosi.
  La   competente   autorita'  sanitaria,  sempreche'  la  situazione
epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, puo':
    a)  fermo  restando  quanto  stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare  dall'obbligo  della
vaccinazione  gli  animali  da  esportare  in  Paesi  esteri, che non
richiedono  la  vaccinazione  stessa.  In   tali   casi   l'esenzione
dall'intervento  immunizzante  va estesa a tutti gli animali presenti
negli allevamenti interessati, nei quali la  vaccinazione  antiaftosa
verra'  effettuata  subito  dopo  l'allontanamento  degli  animali da
esportare;
    b)  consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo
1› aprile-30 maggio 1989 per i bovini di allevamenti situati in  zone
montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.
  Del  ricorso  alle  norme di cui al precedente comma, lettere a ) e
b), l'autorita'  competente  deve  dare  immediata  comunicazione  al
Ministero della sanita'.
 
          Nota all'art. 9:
             Il  testo  degli  articoli  1,  2,  4  e 5 del D P.R. n.
          475/1982, recante norme di attuazione della direttiva (CEE)
          n.  77/98 che modifica le direttive (CEE) n. 64/432, 72/461
          e 72/462 nel settore veterinario, e' il seguente:
             "Art.  1. - L'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397,
          e' sostituito dal seguente:
             'Gli  scambi  di animali da allevamento, da produzione e
          da macello, appartenenti alla specie bovina  e  suina,  tra
          l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica
          europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti,
          in adempimento delle disposizioni contenute:
              1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio
          della  Comunita'  economica  europea  il  26  giugno  1964,
          modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del
          25 ottobre 1966, n.  70/300/CEE  del  13  luglio  1970,  n.
          71/285/CEE  del  19  luglio  1971  e  successiva  rettifica
          pubblicata  nella  'Gazzetta  Ufficiale'  della   Comunita'
          economica  europea,  n.  L  179  del  9  agosto  1971  e n.
          77/98/CEE del 21 dicembre 1976;
              2)  nella  direttiva  della commissione della Comunita'
          economica europea VI/COM/(65) 186 del 13 maggio 1965;
              3)   nella   decisione   n.  78/78/CEE  adottata  dalla
          commissione  della  Comunita'  economica  europea   il   23
          dicembre 1977'".
             "Art. 2. - Dopo l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n.
          397, e' inserito il seguente articolo:
             'Art. 10-bis. - Gli animali da macello, da allevamento e
          da produzione sono ammessi fino al 31  dicembre  1982  alla
          spedizione   dall'Italia   verso  gli  Stati  membri  della
          Comunita'  europea  indenni  da  oltre  due  anni  da  afta
          epizootica,  che non praticano la vaccinazione sistematica,
          che non  ammettono  nel  loro  territorio  la  presenza  di
          animali  che  siano stati vaccinati contro tale malattia da
          meno di un anno, e che  si  siano  avvalsi  della  facolta'
          consentita  dall'art.   4-ter, primo comma, della direttiva
          n. 64/432/CEE come modificata dalla direttiva n.  77/98/CEE
          del 21 dicembre 1976, alle seguenti condizioni:
               a) gli animali della specie bovina devono essere stati
          sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso  con
          il   metodo   del   raschiamento   laringo-faringeo  (detto
          'probangtest') con esito negativo;
               b)  gli  animali  della  specie  bovina e suina devono
          essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare
          la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo;
               c)  gli  animali  della  specie  bovina e suina devono
          essere stati isolati per quattordici giorni in una stazione
          di  quarantena,  sotto  la  sorveglianza  di un veterinario
          ufficiale, nel Paese speditore.
             Restando fermo che:
              1)  nessun animale che si trovi nell'azienda di origine
          o, eventualmente, nella stazione di quarantena puo'  essere
          stato  sottoposto  a vaccinazione antiaftosa nel periodo di
          trenta giorni  precedente  la  spedizione  e  nessun  altro
          animale,  ad  eccezione di quelli che formano oggetto della
          spedizione, deve essere  stato  introdotto  nell'azienda  e
          nella stazione di quarantena in questo stesso periodo;
              2) se gli esami, richiesti in applicazione del presente
          articolo,  vengono  effettuati  nell'azienda,  gli  animali
          destinati  alla  spedizione  debbono  essere separati dagli
          altri animali fino al momento della spedizione stessa.
             Gli  animali saranno inoltre sottoposti a ventuno giorni
          di quarantena nel Paese di destinazione'".
             "Art.  4.  -  All'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n.
          397, e' aggiunto il seguente comma:
             'Gli  animali  da  spedire nei Paesi di cui all'art. 10-
          bis devono essere scortati, oltre che  dai  certificati  di
          cui  al  primo  comma, previsti all'allegato F, anche da un
          certificato  sanitario  conforme  al  modello  V   di   cui
          all'allegato al presente decreto'".
             "Art.  5.  - E' soppresso il punto 2) dell'art. 16 della
          legge 30 aprile 1976, n. 397".