Art. 9. Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi. La competente autorita' sanitaria, sempreche' la situazione epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, puo': a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verra' effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare; b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1 aprile-30 maggio 1989 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno. Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere a ) e b), l'autorita' competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanita'.
Nota all'art. 9: Il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del D P.R. n. 475/1982, recante norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 77/98 che modifica le direttive (CEE) n. 64/432, 72/461 e 72/462 nel settore veterinario, e' il seguente: "Art. 1. - L'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' sostituito dal seguente: 'Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute: 1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella 'Gazzetta Ufficiale' della Comunita' economica europea, n. L 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976; 2) nella direttiva della commissione della Comunita' economica europea VI/COM/(65) 186 del 13 maggio 1965; 3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunita' economica europea il 23 dicembre 1977'". "Art. 2. - Dopo l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' inserito il seguente articolo: 'Art. 10-bis. - Gli animali da macello, da allevamento e da produzione sono ammessi fino al 31 dicembre 1982 alla spedizione dall'Italia verso gli Stati membri della Comunita' europea indenni da oltre due anni da afta epizootica, che non praticano la vaccinazione sistematica, che non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da meno di un anno, e che si siano avvalsi della facolta' consentita dall'art. 4-ter, primo comma, della direttiva n. 64/432/CEE come modificata dalla direttiva n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976, alle seguenti condizioni: a) gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto 'probangtest') con esito negativo; b) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo; c) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati isolati per quattordici giorni in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel Paese speditore. Restando fermo che: 1) nessun animale che si trovi nell'azienda di origine o, eventualmente, nella stazione di quarantena puo' essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di trenta giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo; 2) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa. Gli animali saranno inoltre sottoposti a ventuno giorni di quarantena nel Paese di destinazione'". "Art. 4. - All'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' aggiunto il seguente comma: 'Gli animali da spedire nei Paesi di cui all'art. 10- bis devono essere scortati, oltre che dai certificati di cui al primo comma, previsti all'allegato F, anche da un certificato sanitario conforme al modello V di cui all'allegato al presente decreto'". "Art. 5. - E' soppresso il punto 2) dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397".