Art. 3.
1.   All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 45 milioni per ciascuno  degli  anni  1988,  1989  e
1990,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1988-1990,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   1988,   all'uopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento  predipsosto  per "Ratifica ed esecuzione di accordi
internazionali ed interventi diversi.
2.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.