Art. 4.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1988
                               COSSIGA
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI