(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                       Decisioni del Consiglio 
1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le  sue
raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice  ripartita,
a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale. 
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una 
raccomandazione del Consiglio non vengono presi in  considerazione  i
voti dei membri che si astengono. 
3. Per le decisioni che  il  Consiglio  deve  adottare  a  norma  del
presente accordo, mediante votazione  speciale,  viene  applicata  la
seguente procedura: 
(a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a  causa
del voto negativo di uno, due o tre membri  importatori,  essa  viene
rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in 
questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita 
(b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel  secondo  scrutinio,
la maggioranza a  causa  del  voto  negativo  di  uno  o  due  membri
esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa  ai
voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide  in  questo  senso
con votazione a maggioranza semplice ripartita; 
(c) se nel terzo scrutinio la proposta  non  ottiene  la  maggioranza
richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di  un
membro importatore, essa e' considerata approvata; 
(d) se il  Consiglio  non  rimette  ai  voti  la  proposta,  essa  e'
considerata respinta. 
4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che
il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni  del  presente
accordo.